Reato di evasione e inammissibilità del ricorso per genericità
Il reato di evasione costituisce una delle violazioni più severe degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria a chi è sottoposto a misure restrittive. Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un cittadino condannato per tale fattispecie, ribadendo principi fondamentali sulla validità dei ricorsi in sede di legittimità.
I fatti di causa
Un soggetto, già condannato nei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte per contestare la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’accusa riguardava la violazione dell’art. 385 del codice penale, ovvero il reato di evasione. La difesa sosteneva che la condotta non fosse punibile per mancanza di dolo, ovvero della volontà consapevole di evadere, e per l’assenza di una reale offensività del comportamento tenuto.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze presentate dalla difesa erano del tutto prive del requisito della specificità. Invece di contestare analiticamente i passaggi motivazionali della sentenza d’appello, il ricorrente si è limitato a sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto, operazione che non rientra nei compiti della Cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza chiariscono che il ricorso non può limitarsi a una generica critica della decisione impugnata. La Corte d’Appello aveva già illustrato in modo analitico le ragioni della condanna, confermando la sussistenza del reato di evasione. L’imputato non ha saputo contrapporre argomentazioni giuridiche precise, cercando piuttosto di rimettere in discussione la ricostruzione storica degli eventi. La mancanza di una critica puntuale rende il ricorso giuridicamente inconsistente, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità e alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che per contestare efficacemente una condanna per reato di evasione in Cassazione è necessario individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione del giudice di merito. La semplice negazione del dolo o la contestazione dell’offensività, se non supportate da rilievi tecnici precisi, non sono sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica rigorosa che sappia distinguere tra il merito dei fatti e la legittimità della procedura.
Cosa rischia chi commette il reato di evasione?
Chi evade dal luogo di restrizione rischia una condanna penale ai sensi dell’articolo 385 del codice penale, oltre alla revoca di eventuali benefici o misure alternative in corso.
Perché la Cassazione può rifiutare di esaminare un ricorso?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, non specifici o se richiedono una nuova valutazione dei fatti invece di contestare errori di legge.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43887 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43887 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TEVEROLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova e alla affermazione di colpevolezza, in particolare in relazione alla assenza del dolo e della offensività della condotta;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generi formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte ( pagg. 2-4 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023