Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50993 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50993 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 27932/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto
che il primo motivo dedotto nel ricorso – relativo all’attenuante di cui all’art. 385, c quarto, cod. pen. – non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendone la Co negato il riconoscimento con argomentazioni sorrette da motivazione congrua e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
che il secondo motivo di ricorso, relativo causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutaz complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado colpevolezza desumibile da esse e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato le modalità dell’allontanamento;
che l’ultimo motivo di ricorso relativo alla mancata disapplicazione della recidiva conseguenza all’eccessività del trattamento sanzioNOMErio- è privo di specificità in quanto n si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito particolare pag. 11);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2023