Reato di evasione: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di evasione rappresenta una violazione degli obblighi di restrizione della libertà personale che l’ordinamento sanziona con rigore. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico, ribadendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità quando si contesta una condanna per questo delitto.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per aver violato le prescrizioni imposte dalla sua condizione di detenzione. Nonostante i tentativi della difesa di ribaltare il verdetto nei gradi di merito, la Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale. Il ricorrente ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sollevando questioni relative all’elemento soggettivo del reato e alla possibilità di applicare cause di non punibilità.
La specificità dei motivi nel reato di evasione
Uno dei punti cardine della decisione riguarda l’inammissibilità del ricorso per genericità. La Suprema Corte ha evidenziato come l’impugnazione non possa limitarsi a una critica astratta, ma debba necessariamente confrontarsi con le argomentazioni specifiche fornite dal giudice d’appello. Nel caso del reato di evasione, non è sufficiente negare la volontà di fuggire se non si smontano logicamente le prove raccolte nel precedente grado di giudizio.
Il divieto di riesame delle prove
Un errore comune nei ricorsi riguarda il tentativo di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio. La Cassazione ha chiarito che non è suo compito stabilire se i fatti siano avvenuti in un certo modo, bensì verificare se il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e fornito una motivazione logica e coerente. Richiedere un terzo grado di giudizio sul “merito” della vicenda rende il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per cassazione. I giudici hanno rilevato che i motivi addotti dalla difesa erano sostanzialmente volti a ottenere una rivalutazione del dolo e della configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.). Tuttavia, tali doglianze sono state ritenute prive di specificità, in quanto non hanno offerto elementi concreti per scardinare l’impianto motivazionale della sentenza della Corte d’Appello. La genericità dei motivi impedisce alla Corte di entrare nel vivo della questione, portando alla sanzione dell’inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il reato di evasione non ammette difese basate su argomentazioni vaghe o su tentativi di riaprire l’istruttoria dibattimentale in sede di legittimità. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una strategia difensiva tecnica e mirata, che sappia individuare reali vizi di legge piuttosto che limitarsi a contestare i fatti già accertati.
Cosa accade se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Si può richiedere la particolare tenuità del fatto per l’evasione?
Sì, è astrattamente possibile, ma la richiesta deve essere supportata da motivi specifici che contestino la decisione del giudice di merito, senza limitarsi a una generica richiesta di riesame.
La Cassazione può valutare nuovamente le prove di un’evasione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può procedere a una nuova valutazione dei fatti o delle prove, ma solo verificare la correttezza giuridica della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50511 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50511 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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R.G. n. 16715/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) ;
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al dolo, nonc configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sente impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitar un non consentita nuova valutazione delle prove (cfr. pagg. 2 e ss. sentenza impugnata ) ;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.