Reato di evasione: la Cassazione sulla mancata risposta al citofono
Il reato di evasione rappresenta una violazione grave degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso in cui l’imputato cercava di giustificare la propria assenza durante un controllo domiciliare sostenendo di non aver udito il citofono. Questa pronuncia chiarisce i limiti del sindacato di legittimità e l’importanza di prove solide in sede di merito.
I fatti e il ricorso in Cassazione
Un cittadino, già condannato dalla Corte di Appello, ha presentato ricorso lamentando un’errata valutazione delle prove. Secondo la tesi difensiva, l’imputato non si sarebbe allontanato dall’abitazione, ma semplicemente non avrebbe risposto alla chiamata delle forze dell’ordine. Inoltre, il ricorrente invocava l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, contestando il bilanciamento delle circostanze e la valutazione della recidiva.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. I giudici hanno sottolineato che la versione della presenza in casa senza risposta al citofono costituisce un apprezzamento di fatto. Tali valutazioni, se congruamente motivate dal giudice di merito, non possono essere rimesse in discussione davanti alla Cassazione, il cui compito è limitato alla verifica della legittimità e della logicità della decisione impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza evidenziano come la Corte di Appello avesse già fornito una spiegazione logica e sufficiente per escludere la veridicità della versione difensiva. In merito alla particolare tenuità del fatto, i giudici hanno rilevato che la gravità della condotta, la durata dell’evasione e la frequenza dei precedenti penali dell’imputato impediscono l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p. L’intensità del dolo e la storia criminale del soggetto rendono la condotta non compatibile con un giudizio di scarsa offensività.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento confermano la condanna definitiva per il reato di evasione. Oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende, a causa della manifesta infondatezza delle censure proposte. La sentenza ribadisce che il controllo domiciliare richiede una collaborazione attiva del detenuto e che giustificazioni generiche non sono sufficienti a ribaltare un accertamento di colpevolezza ben strutturato.
Cosa succede se non rispondo al citofono durante gli arresti domiciliari?
Se non si risponde al controllo e non si fornisce una prova certa della propria presenza in casa, si rischia una condanna per evasione, poiché la mancata risposta viene spesso equiparata all’assenza ingiustificata.
Si può ottenere l’esclusione della punibilità per un’evasione breve?
L’esclusione per particolare tenuità del fatto è difficile da ottenere se il soggetto è recidivo o se la condotta dimostra un’intensità del dolo elevata, indipendentemente dalla durata dell’allontanamento.
La Cassazione può riesaminare le prove di un’evasione?
No, la Cassazione verifica solo se la motivazione del giudice precedente è logica e corretta dal punto di vista legale, senza poter valutare nuovamente i fatti o la veridicità dei testimoni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7642 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7642 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell’abitazione dell’imputato per non avere risposto al citofono, in quanto si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che anche le altre censure in merito alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., alla recidiva e bilanciamento delle circostanze sono del tutto aspecifiche in considerazione delle valutazioni operate sul numero, gravità, frequenza dei precedenti penali e sull’intensità del dolo e la gravità della condotta per evasione in ragione della durata e dell’assenza di giustificazioni; va ricordato che la decisione su tali punti è rimessa all’esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2026
Il Presid t estensore