Reato di Evasione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 47485/2023, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per il reato di evasione, confermando che motivi generici e manifestamente infondati conducono a una declaratoria di inammissibilità. La decisione si sofferma in particolare sul diniego di attenuanti e della causa di non punibilità per tenuità del fatto, ribadendo principi fondamentali del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda una persona condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, si era allontanato dal luogo di restrizione. Contro la sentenza di condanna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi volti a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione sul reato di evasione
L’imputato ha basato il proprio ricorso su tre argomenti principali:
1. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
2. Il riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per chi rientra volontariamente nel luogo di detenzione (art. 385, comma 4, c.p.).
3. La concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha ritenuto che il ricorso sviluppasse “motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità”, in quanto le censure erano generiche e manifestamente infondate. Vediamo nel dettaglio le ragioni dietro questa conclusione.
In primo luogo, riguardo alla particolare tenuità del fatto, i giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già motivato in modo logico e coerente il suo diniego. La valutazione si era basata sulle “concrete modalità” e sul “disvalore del fatto”, elementi che non possono essere riesaminati in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è priva di vizi logici.
In secondo luogo, e con particolare rilevanza per il reato di evasione, la Cassazione ha avallato il ragionamento sulla mancata applicazione dell’attenuante del rientro volontario. La Corte territoriale aveva infatti accertato che il rientro dell’imputato nel luogo di detenzione domiciliare non era frutto di un “ravvedimento premiale”, ma un evento casuale, avvenuto in concomitanza con la presenza dell’Autorità di polizia. Mancava, quindi, l’elemento della volontarietà spontanea che giustifica la riduzione di pena.
Infine, anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato. I giudici di appello avevano fatto riferimento ai “numerosi precedenti penali” del ricorrente e alla sua “manifesta insofferenza al rispetto delle prescrizioni”, elementi che, senza “cadute logiche”, giustificano ampiamente la mancata concessione di un beneficio basato su una valutazione complessiva della personalità del reo.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il ruolo della Suprema Corte è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando un ricorso si limita a riproporre questioni di merito già adeguatamente affrontate, senza evidenziare reali vizi di legittimità, è destinato all’inammissibilità. Per quanto riguarda specificamente il reato di evasione, la pronuncia sottolinea come le attenuanti non possano essere concesse in modo automatico, ma richiedano presupposti concreti e verificabili, come un autentico ravvedimento e una condotta di vita che non dimostri una persistente inclinazione a delinquere.
Un ricorso in Cassazione può essere respinto senza entrare nel merito della questione?
Sì, la Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso “inammissibile” se i motivi presentati sono generici, manifestamente infondati o non consentiti dalla legge per il giudizio di legittimità, come nel caso esaminato.
Quando si applica l’attenuante del rientro volontario nel reato di evasione?
Secondo la decisione, questa attenuante non si applica se il rientro nel luogo di detenzione è casuale o coincide con la presenza delle forze dell’ordine. È necessario un “ravvedimento premiale”, cioè un atto spontaneo e volontario che dimostri un reale pentimento.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha confermato che i numerosi precedenti penali e la manifesta insofferenza al rispetto delle regole imposte sono motivazioni valide e sufficienti per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47485 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47485 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Torino;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perc oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, co puntuale con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 b riferimento alle concrete modalità e al disvalore del fatto (cfr. pagg. 3-4 d impugnata);
la sentenza impugnata è incensurabile anche relativamente alla mancata configu della circostanza attenuante di cui all’art. 385 comma 4, c.p. in considerazione del ca nel luogo della detenzione domiciliare in concomitanza della presenza dell’Autorità d non del c.d. ravvedimento premiale oggetto della circostanza in esame (cfr. pagg. sentenza impugnata);
parimenti, il riferimento dei giudici di appello ai numerosi precedenti penali e insofferenza al rispetto delle prescrizioni impostegli e le ricadute reiterate nell’illec senza cadute logiche, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2023.