Reato di Evasione: Anche una Breve Fuga è Punibile?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di reato di evasione dagli arresti domiciliari. La decisione chiarisce che la durata dell’allontanamento, la distanza percorsa o le motivazioni personali non sono sufficienti a escludere la punibilità. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire meglio i confini di questa fattispecie di reato e le valutazioni dei giudici.
I Fatti del Caso: L’Allontanamento dagli Arresti Domiciliari
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di evasione. L’imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato senza autorizzazione dal luogo di detenzione. Nel suo ricorso per Cassazione, egli contestava la decisione dei giudici di merito, sostenendo, tra le altre cose, che la sua condotta non fosse penalmente rilevante e che, in ogni caso, avrebbe dovuto beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Corte: Perché si configura il reato di evasione?
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. La motivazione si basa su principi giurisprudenziali ormai consolidati che è utile ripercorrere.
La Genericità del Motivo di Ricorso
I giudici di legittimità hanno innanzitutto qualificato come ‘assolutamente generico’ il primo motivo di ricorso. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse già spiegato in modo congruo e corretto che il reato di evasione si configura con qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari. Secondo l’orientamento consolidato, non assumono alcun rilievo elementi quali:
* La durata dell’allontanamento;
* La distanza percorsa;
* I motivi che hanno indotto il soggetto a violare la misura.
L’unico elemento che conta è la violazione del vincolo custodiale e l’elusione della vigilanza, che nel caso di specie era stata accertata.
L’Inapplicabilità della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) è stato ritenuto inammissibile. La Corte d’Appello aveva escluso questa possibilità basandosi su una valutazione specifica delle ‘modalità del fatto’, considerando la durata dell’evasione e l’ ‘intensità del dolo’. La Cassazione ha ricordato che queste sono valutazioni di merito, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità se non presentano vizi logici evidenti, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Lo stesso vale per la richiesta di applicazione delle pene sostitutive, negata a causa di un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, anch’esso adeguatamente motivato.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sul principio che il bene giuridico tutelato dalla norma sull’evasione è l’autorità delle decisioni giudiziarie che impongono una restrizione della libertà personale. Di conseguenza, qualsiasi atto volontario che eluda il controllo dell’autorità e violi tale restrizione, per quanto breve o limitato nello spazio, integra il delitto. Le valutazioni sulla gravità concreta del fatto (durata, dolo) possono rilevare ai fini della commisurazione della pena o, in astratto, per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., ma la loro esclusione da parte del giudice di merito, se ben motivata, è insindacabile in Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un punto fermo nella giurisprudenza sul reato di evasione: la condotta è punibile per il solo fatto di allontanarsi volontariamente e senza autorizzazione dal luogo di detenzione domiciliare. Chi si trova in tale condizione deve essere consapevole che né la brevità della ‘fuga’ né le ragioni personali (salvo lo stato di necessità) possono giustificare la violazione. La decisione finale sulla non punibilità per tenuità del fatto o sull’applicazione di pene alternative resta una valutazione discrezionale del giudice di merito, basata su tutti gli elementi del caso concreto, e difficilmente contestabile in sede di legittimità.
Qualsiasi allontanamento dagli arresti domiciliari costituisce reato di evasione?
Sì, secondo l’orientamento confermato dalla Corte, qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari effettuato senza autorizzazione integra il reato di evasione, poiché elude la vigilanza sullo stato custodiale.
La breve durata dell’allontanamento può escludere il reato di evasione o renderlo di particolare tenuità?
No, la breve durata o la minima distanza non escludono la configurabilità del reato. Possono essere valutate dal giudice di merito per decidere sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), ma se il giudice la esclude con una motivazione logica, tale decisione non è sindacabile in Cassazione.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo è determinato equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40562 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40562 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PREMOSELLO-CHIOVENDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericit assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino ch contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolida orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il rea di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari sen autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dell spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sull stato custodiale, stante 1.a verificata violazione degli orari di rientro;
ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appar inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per modalità del fatto in ragione della durata dell’evasione e dell’intensità del do conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti v logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione sede di legittimità, e ciò vale anche per il motivo in tema di mancata applicazio delle pene sostitutive, adeguatamente motivata per il giudizio negativo espress sulla personalità dell’imputato;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla qual consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025
liere estensore
Il Presidente