Reato di Evasione: La Cassazione Conferma la Linea Dura
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di reato di evasione, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso e sull’inapplicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto. La decisione ribadisce principi consolidati, sottolineando come la valutazione delle prove spetti esclusivamente ai giudici di merito e come la pericolosità del soggetto possa precludere l’applicazione di benefici.
I Fatti di Causa: L’Allontanamento dalla Detenzione Domiciliare
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui era sottoposto alla detenzione domiciliare. L’imputato ha contestato la sentenza, sostenendo un’errata valutazione del materiale probatorio e chiedendo l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Corte: I Limiti del Giudizio sul Reato di Evasione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale e del diritto sostanziale.
La Nozione di Evasione secondo la Giurisprudenza
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti sono di competenza esclusiva del giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello). La Corte di Cassazione può intervenire solo in presenza di vizi logici evidenti nella motivazione, cosa che non è stata riscontrata. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione congrua e adeguata, allineandosi all’orientamento consolidato secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento non autorizzato, a prescindere dalla sua durata, dalla distanza percorsa o dalle motivazioni personali del soggetto.
L’Esclusione della Causa di Non Punibilità per Tenuità del Fatto
Anche il motivo relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stato giudicato inammissibile. La Corte di merito aveva motivatamente escluso la tenuità del fatto non solo per le modalità della condotta, ma soprattutto in ragione della pericolosità del soggetto, desunta dai suoi precedenti penali specifici. La Cassazione ha sottolineato che questa valutazione rientra pienamente nell’ambito del giudizio di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, in quanto non affetta da vizi logici.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure mosse dal ricorrente non rappresentavano un confronto effettivo con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitavano a sollecitare una nuova e non consentita valutazione dei fatti. L’assenza di un confronto critico con la decisione di merito e l’insindacabilità delle valutazioni logiche e ben motivate hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. Di conseguenza, come previsto dall’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la rigidità della giurisprudenza in materia di reato di evasione, specificando che la violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare è di per sé sufficiente a configurare il delitto. Inoltre, rafforza il principio secondo cui la valutazione sulla tenuità del fatto è strettamente legata al giudizio di merito, che può legittimamente escluderla basandosi sulla pericolosità sociale dell’imputato, come evidenziato dai suoi precedenti. La decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti, ma deve limitarsi a contestare vizi di legittimità.
Qualsiasi allontanamento dalla detenzione domiciliare integra il reato di evasione?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte, qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione integra il reato di evasione, indipendentemente dalla durata dell’allontanamento, dalla distanza percorsa o dai motivi che hanno indotto il soggetto ad allontanarsi.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Nel caso specifico, la Corte ha confermato che la causa di non punibilità non si applica quando, nonostante le modalità del fatto, emerge una pericolosità del soggetto, desunta ad esempio da precedenti penali specifici. La valutazione spetta al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se logicamente motivata.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21320 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Messina, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della pericolosità conseguente ai precedenti anche specifici, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannal ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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