Reato di Evasione: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia di reato di evasione, chiarendo i limiti entro cui è possibile impugnare una condanna davanti alla suprema corte. Questa decisione offre spunti cruciali sull’interpretazione della norma e sulla distinzione tra valutazione di merito e vizio di legittimità, confermando che anche un breve allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare è sufficiente per configurare il delitto.
Il Fatto: L’Allontanamento dal Luogo di Detenzione Domiciliare
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di evasione. L’imputato, autorizzato a trovarsi presso una specifica struttura alberghiera in regime di detenzione domiciliare, era stato visto da un agente mentre proveniva da un’area esterna non autorizzata. La difesa ha tentato di contestare la ricostruzione dei fatti e ha invocato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Reato di Evasione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza formale e logica della sentenza impugnata e sulla validità dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che le argomentazioni della difesa riguardavano apprezzamenti di fatto, riservati esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), e che la motivazione della sentenza di secondo grado era congrua e adeguata.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
L’ordinanza si basa su due pilastri argomentativi principali che hanno portato a dichiarare inammissibili i motivi del ricorso.
Valutazione della Prova e Competenza del Giudice di Merito
La Cassazione ha sottolineato che il ricorso si limitava a contestare l’apprezzamento del materiale probatorio effettuato dalla Corte d’Appello. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare senza autorizzazione. Non assumono rilievo né la durata dell’allontanamento, né la distanza percorsa. La Corte d’Appello aveva motivato in modo logico la sua decisione, basandosi sulla testimonianza dell’agente che aveva visto l’imputato provenire da un’area esterna. Di fronte a una motivazione priva di vizi logici, la Cassazione non può procedere a una nuova e diversa valutazione delle prove.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto (Art. 131-bis c.p.)
Anche il motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stato giudicato inammissibile. La Corte d’Appello aveva escluso la tenuità del fatto non solo per la sua oggettiva gravità, ma anche in considerazione della pericolosità sociale dell’imputato e della reiterazione delle condotte illecite. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione priva di vizi logici evidenti e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. In altre parole, la decisione di non applicare il beneficio era stata giustificata in modo plausibile e coerente dal giudice di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva in Cassazione non può basarsi su una semplice rilettura delle prove già valutate nei gradi precedenti. Il ricorso è ammissibile solo se si denunciano vizi di legge o difetti logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Per quanto riguarda il reato di evasione, viene ribadito un principio di rigore: ogni violazione delle prescrizioni, anche minima, è sufficiente a integrare il delitto. Infine, la decisione sottolinea che la concessione del beneficio della particolare tenuità del fatto è subordinata a una valutazione complessiva che include la condotta passata dell’imputato, un aspetto che può precluderne l’applicazione anche a fronte di un fatto oggettivamente non grave.
Qualsiasi allontanamento dalla detenzione domiciliare costituisce reato di evasione?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata citata nel provvedimento, qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione integra il reato di evasione, senza che assumano rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento o i motivi che hanno indotto il soggetto a violare la misura.
È possibile chiedere l’applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) per il reato di evasione?
Sì, è possibile chiederla, ma la sua applicazione può essere esclusa dal giudice. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto la valutazione del giudice di merito corretta nell’escludere il beneficio non solo per la gravità del fatto, ma anche per la pericolosità sociale dell’imputato e la reiterazione delle sue condotte.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8522 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8522 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 20/07/1966
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bari, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento del reato, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, considerata la genericità delle censure relative all’accertamento della assenza dell’imputato presso la struttura alberghiera in cui era autorizzato a recarsi, per il chiaro riferimento dell’agente operante all’avvistamento della sua provenienza da un’area esterna (cfr. pag 4 della motivazione);
ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso non solo l’oggettiva tenuità del fatto per la pericolosità sociale dell’imputato, ma anche ravvisato la condizione ostativa della reiterazione delle condotte, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2025
liere estensore Il
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Il Presente