Reato di Evasione: Quando Qualsiasi Allontanamento è Rilevante
L’interpretazione delle norme sugli arresti domiciliari è spesso oggetto di dibattito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza sulla configurazione del reato di evasione, stabilendo principi rigorosi che non lasciano spazio a giustificazioni basate sulla durata o sulle motivazioni dell’allontanamento. Questa decisione riafferma un orientamento consolidato, sottolineando la necessità di un rispetto assoluto delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare.
Il Caso: Un Ricorso contro la Condanna per Evasione
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, ha presentato ricorso in Cassazione. Il ricorrente contestava la sentenza, sostenendo la mancanza degli elementi costitutivi del reato. La sua difesa si basava presumibilmente sulla scarsa rilevanza del suo allontanamento, forse per la breve durata o la minima distanza percorsa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla validità del ricorso stesso. I giudici hanno ritenuto che il motivo addotto dal ricorrente fosse generico e non in grado di scalfire la solida motivazione della Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Le motivazioni: irrilevanza di durata e motivi nel reato di evasione
La Corte ha ribadito un principio cardine della giurisprudenza di legittimità in materia di reato di evasione. Secondo questo orientamento consolidato, qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, effettuato senza autorizzazione del giudice, integra pienamente la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 del codice penale.
La motivazione della Corte è chiara e netta: non assumono alcuna rilevanza ai fini della configurazione del reato elementi quali:
* La durata: anche un’assenza di pochi minuti è sufficiente a integrare il reato.
* La distanza: non importa quanto il soggetto si allontani dal domicilio.
* I motivi: le ragioni personali o le giustificazioni che spingono il soggetto a violare le prescrizioni sono irrilevanti.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’autorità della decisione giudiziaria che ha imposto la misura cautelare. Qualsiasi violazione volontaria di tale prescrizione lede questo bene, indipendentemente dalle sue modalità concrete.
Conclusioni: la rigidità della norma sul reato di evasione
Questa ordinanza conferma la linea di estremo rigore della Cassazione sul reato di evasione. Le implicazioni pratiche sono significative: chi è sottoposto agli arresti domiciliari deve avere la consapevolezza che non sono ammesse deroghe o autogestioni della misura. L’unico modo per allontanarsi legittimamente è ottenere una preventiva autorizzazione dall’autorità giudiziaria competente. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile per genericità, inoltre, funge da monito sull’importanza di formulare impugnazioni specifiche e dettagliate, capaci di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, pena la condanna a sanzioni pecuniarie anche rilevanti.
Qualsiasi allontanamento non autorizzato dagli arresti domiciliari costituisce reato di evasione?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione integra il reato di evasione.
La durata o la distanza dell’allontanamento sono rilevanti per configurare il reato di evasione?
No, la Corte ha specificato che la durata dell’allontanamento, la distanza percorsa o i motivi che hanno spinto il soggetto a violare la misura non hanno alcuna rilevanza per la sussistenza del reato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo è determinato in via equitativa dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 457 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 457 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GALATINA il 03/05/2001
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla pun motivazione della Corte di appello di Bologna che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiest l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo alt uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui inte il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari s autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto a violare le prescrizioni relative al suo custodiale; art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente