Reato di Evasione: la Cassazione conferma la linea dura
L’ordinanza n. 11333 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante occasione per fare chiarezza sul reato di evasione, in particolare quando commesso da una persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. La pronuncia ribadisce un principio consolidato: qualsiasi allontanamento non autorizzato, a prescindere da durata e distanza, è sufficiente per integrare il delitto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Genova per il reato di evasione. L’imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione senza la necessaria autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Avverso tale decisione, egli proponeva ricorso per Cassazione, contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte sul Reato di Evasione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati dall’imputato del tutto generici e non idonei a scalfire la logica e puntuale motivazione della sentenza impugnata. La conseguenza di tale declaratoria è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione su argomentazioni chiare e in linea con il suo orientamento costante.
La Nozione Giuridica di Evasione
Il punto centrale della motivazione riguarda la definizione del reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale. I giudici hanno sottolineato come la giurisprudenza di legittimità sia unanime nel considerare integrato il reato da “qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione”.
Non assumono alcun rilievo, ai fini della configurabilità del delitto:
* La durata dell’allontanamento, anche se minima.
* La distanza percorsa rispetto al luogo di detenzione.
* I motivi che hanno spinto il soggetto a violare la misura cautelare.
Secondo la Corte, la condotta elusiva della vigilanza sullo stato custodiale è di per sé sufficiente a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma, ovvero l’autorità delle decisioni giudiziarie.
La Genericità dei Motivi e la Tenuità del Fatto
La Corte ha inoltre evidenziato come anche il motivo relativo al diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto fosse connotato dalla stessa genericità. La Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la propria decisione, basandosi sull’intensità del dolo e su valutazioni di merito che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. Il ricorso, secondo i giudici, si limitava a denunciare un errore logico o giuridico solo in apparenza, senza però confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito significativo per chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà personale come gli arresti domiciliari. La decisione riafferma con fermezza che il vincolo imposto dall’autorità giudiziaria non ammette deroghe autogestite. Qualsiasi allontanamento, anche per pochi istanti o per ragioni apparentemente futili, costituisce il reato di evasione, con tutte le conseguenze penali che ne derivano. La pronuncia conferma l’inammissibilità di ricorsi generici che non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza di merito, e sottolinea come le valutazioni sulla gravità del fatto e sull’intensità dell’intento criminale siano di competenza esclusiva dei giudici di merito, se adeguatamente motivate.
Qualsiasi allontanamento dagli arresti domiciliari costituisce reato di evasione?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari avvenuto senza autorizzazione integra il reato di evasione, a prescindere dalla sua durata, dalla distanza percorsa o dai motivi che lo hanno determinato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati ritenuti generici rispetto alla puntuale e congrua motivazione della Corte d’Appello. Il ricorrente non ha mosso critiche specifiche e pertinenti alla decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11333 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (04G3PIN) nato a LIMA( PERU’) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Genova, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo altr uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integ il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari se autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto in rapporto alle valutazioni espresse nel giudizio di mer ragione della ravvisata intensità del dolo per l’insindacabilità in sede di legittimit valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la inammissibilità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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