Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42312 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine in data 17/03/2021 1 con la quale NOME COGNOME, a seguito di giudizio abbreviato, è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 385 cod. pen. (capo 1), 697 cod. pen. (capo 2), 2 e 7 I. n. 110 del 1975 (capo 3), 3 I. n. 110 del 1975 (capo 4), e 648 cod. pen. (capo 5), e condanNOME alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione, ed C 2.000 di multa.
Il fatto può essere così brevemente ricostruito: in data 14/02/2020 operanti della Questura di Udine intervenivano presso l’abitazione della famiglia COGNOME, ove il ricorrente era detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, su richiesta di quest’ultimo, che, nel segnalare una lite famigliare, aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per essere riconAVV_NOTAIOo in carcere «perché non sopportava più i famigliari». Giunti sul luogo, gli operanti trovavano, fuori dall’abitazione, NOME NOME il quale riferiva di avere, poco prima del loro arrivo, gettato nel canale sito dietro la casa, un fucile a canne mozzate – poi effettivamente ivi rinvenuto e sequestrato -, spiegando di averlo lui stesso alterato, e di averlo gettato «per non avere la tentazione di usarlo contro i propri famigliari». I giudici di merito hanno ritenuto integrato il reato di evasione solo con riferimento all’allontanamento, come autodenunciato dall’imputato, dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, per recarsi a gettare il fucile a canne mozze nella roggia posta alle spalle della casa, ad una distanza di circa un centinaio di metri, escludendo la rilevanza penale della conAVV_NOTAIOa costituita dall’avere il COGNOME atteso fuori casa l’arrivo della Polizia.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore avv. COGNOME NOME COGNOME, ha presentato ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 385 comma 1 e 3 cod. pen.; deduce il ricorrente la inconfigurabilità del reato di evasione per insussistenza sia dell’elemento oggettivo sia dell’elemento soggettivo, dal momento che la conAVV_NOTAIOa dell’imputato, di allontanamento dall’abitazione, era finalizzata alla consegna alle forze di polizia per la richiesta di ripristino della detenzione carceraria; richiama sul punto un precedente di questa Corte in termini (sez. VI, n. 44595 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 265451 – 01).
2.2. Con il secondo motivo, viene deAVV_NOTAIOo il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della speciale attenuante di cui all’art. 385 comma 4 cod. pen.: i Giudici di appello non hanno compiutamente valutato la circostanza che il COGNOME avesse allertato le forze dell’ordine chiedendo l’immediato intervento presso la sua abitazione, e che l’allontanamento per gettare il fucile nel canale irriguo attiguo al condominio si era realizzato in un’area comunque pertinenziale rispetto al condominio stesso.
2.2. Con il terzo motivo, viene deAVV_NOTAIOo vizio argomentativo in relazione al trattamento sanzioNOMErio; si duole in particolare la Difesa che i Giudici di merito non abbiano determiNOME la pena base del più grave delitto di ricettazione assestandosi sui minimi edittali, atteso che l’arma ricettata, al momento del rinvenimento nel canale, non era verosimilmente più funzionante, e considerata altresì la conAVV_NOTAIOa collaborativa serbata dall’imputato.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore dell’imputato ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che contiene anche censure inammissibili perché aspecifiche, rivalutative e generiche, è nel complesso infondato, e dev’essere respinto.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, aspecifico e manifestamente infondato. La Corte d’appello, nell’impugnata sentenza, ha chiarito come la condanna del COGNOME per il reato di evasione sia intervenuta solo in relazione alla conAVV_NOTAIOa, precedente all’intervento della polizia, di aver gettato il fucile nel canale che corre dietro il condominio ove l’imputato era ristretto agli arresti domiciliari, come autodenunciata dal medesimo imputato, e che ha trovato conferma nell’avvenuto sequestro, nel luogo dal medesimo indicato, del fucile a canne mozze, oggetto della contestazione sub capo 3).
Non pertinente appare il richiamo, da parte della difesa ricorrente, al principio sancitop da sez. VI, n. 44595 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 265451 – 01 («non integra il delitto di evasione la conAVV_NOTAIOa di chi, trovandosi in stato di detenzione domiciliare, si allontani dalla propria abitazione per farsi trovare al di fuori di essa in attesa de Carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere.
In motivazione, la Corte ha escluso ogni offensività concreta, ex art. 49, comma secondo, cod. pen., nella conAVV_NOTAIOa dell’imputato, mai sottrattosi alla possibilità di controllo da parte dell’autorità tenuta alla vigilanza»), dal momento che, proprio in adesione a tale condivisibile principio, i Giudici di merito hanno escluso la rilevanza penale della conAVV_NOTAIOa, posta in essere dal COGNOME, di avere atteso, dopo averli chiamati, i militari all’esterno dell’abitazione ove si trovava ristretto.
3. Il secondo motivo è infondato.
Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, la circostanza attenuante prevista dall’art. 385 comma 4 cod. pen. non è configurabile nel caso, come quello che ci occupa, in cui l’autore del fatto si sia allontaNOME dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per breve tempo, e per farvi rientro subito dopo.
È stato infatti osservato come non integri la circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., il solo fatto che la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si è arbitrariamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6 , n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280479 – 01; sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262154 – 01).
Nel caso in esame, NOME, la sera del 14/02/2020, a seguito di una lite famigliare, si determinava ad allontanarsi dall’abitazione per andare a gettare il fucile nella roggia, facendo poi rientro in casa; solo successivamente, come emerge dalla stesse parole dell’imputato riportate a pag. 4 della sentenza di primo grado, il prevenuto, allorquando il reato di evasione si era già consumato, chiamava i Carabinieri; le due conAVV_NOTAIOe (l’allontanamento da casa per gettare il fucile, e l’uscita di casa per attendere i Carabinieri dopo averli allertati), risultano logicamente e temporalmente distinte, di talché l’attenuante di cui all’art. 385 comma 4 cod. pen. non appare neppure ipotizzabile nel caso in esame. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, come osservato dai Giudici della Corte territoriale, i Carabinieri intervenuti non avevano comunque alcun obbligo di condurre l’imputato in carcere.
4. Il terzo motivo di ricorso con il quale ci si duole dell’eccessivo rigore del trattamento sanzioNOMErio è inammissibile.
Va ricordato che, in sede di concreta commisurazione della pena entro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice esercita, alla stregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all’art. 133 cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile ad apprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità. Quanto agli standard motivazionali che il giudice di merito è tenuto a osservare nell’ambito di tale
apprezzamento, questa Corte ha avuto modo di porre in luce che l’applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale richiede una specifica indicazione dei criteri soggettivi e oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153 – 01); mentre, al contrario, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta, come avvenuto nel caso in esame, in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena, non è neppure necessaria una specifica motivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, COGNOME, Rv. 230278 – 01). Fermo restando che, in tali casi, è comunque sufficiente «il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01), ovvero l’utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596 – 01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato il trattamento sanzioNOMErio in relazione alla determinazione della pena base (in misura molto inferiore al medio edittale, sia pure superiore al minimo) di cui al capo 5), attraverso il riferimento a taluno degli indici indicati dall’art. 133 cod. pen., richiamando la gravità del fatto (in relazione, precisamente, alla pericolosità de bene ricettato, ovvero un’arma da sparo alterata per renderla maggiormente pericolosa), e ritenendo congrui gli aumenti per la continuazione stabiliti dal primo Giudice con riferimento agli ulteriori reati.
Il riferimento, contenuto in ricorso, alla minor offensività del bene ricettato in ragione della sua intervenuta ipotizzata inefficienza per essere stato gettato in un canale, appare errato in fatto ed in diritto: in fatto, in quanto la consulenza tecnico balistica effettuata sull’arma (all’evidenza, dopo il suo rinvenimento) ha concluso nel senso della piena efficienza dell’arma (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado); in diritto, in quanto, come condivisibilmente osservato dal P.G. in seno alla sua requisitoria, il reato si era già consumato prima del getto nel canale, e la gravità del fatto deve essere considerata in base al momento consumativo del reato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/09/2024
Il COGNOME sigliere estensore
COGNOME
Il Presidente