Reato di Evasione: Anche un Gesto di Aiuto può Costare Caro
Quando si parla di reato di evasione, si pensa spesso a fughe rocambolesche. Tuttavia, la legge è molto rigorosa e, come chiarisce una recente ordinanza della Corte di Cassazione, anche un’azione apparentemente innocua e motivata da altruismo può integrare questa fattispecie di reato. Un uomo agli arresti domiciliari è stato sorpreso in strada mentre aiutava l’anziano compagno della madre a trasportare l’anta di un armadio. La sua condanna per evasione è stata confermata, offrendo un importante spunto di riflessione sui limiti e gli obblighi imposti dalle misure cautelari.
I Fatti del Caso: un Aiuto Fuori Luogo
Il caso riguarda un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Durante un controllo, le forze dell’ordine lo hanno trovato fuori dalla sua abitazione, impegnato ad aiutare un parente nel trasporto di un pezzo d’arredamento. A seguito di ciò, è stato processato e condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di evasione previsto dall’art. 385 del Codice Penale. L’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione, sostenendo che la sua condotta non fosse dettata dalla volontà di evadere, ma dalla necessità di prestare aiuto, e che i giudici non avessero valutato correttamente l’assenza dell’elemento psicologico del reato.
La Decisione dei Giudici e il Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato si è basata su due punti principali. In primo luogo, ha contestato la sussistenza della volontà colpevole, affermando che l’azione era un semplice aiuto momentaneo e non una vera e propria fuga. In secondo luogo, ha criticato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ritenendo che la natura del gesto meritasse una pena più mite. Il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una riconsiderazione dei fatti e delle intenzioni che avevano portato all’allontanamento dall’abitazione.
Le Motivazioni della Cassazione sul reato di evasione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni della difesa. Le motivazioni della Corte sono chiare e si fondano su principi consolidati del diritto processuale e penale.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Il motivo principale di inammissibilità risiede nel fatto che le censure dell’imputato si traducevano in una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di giudice della legittimità. I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) avevano già analizzato la situazione e concluso, con una motivazione considerata logica e non contraddittoria, che la condotta integrasse il reato di evasione. Non spetta alla Cassazione sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti.
L’Assenza di una Causa di Giustificazione
La Corte ha sottolineato che, per escludere il dolo nel reato di evasione, non è sufficiente un motivo qualsiasi, per quanto apprezzabile. L’allontanamento deve essere giustificato da una causa di forza maggiore o da uno stato di necessità, ovvero situazioni eccezionali e cogenti che rendono inevitabile la violazione della misura. Aiutare a trasportare un’anta di un armadio, secondo i giudici, non rientra in nessuna di queste categorie. La volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione, anche per un breve lasso di tempo e per uno scopo non illecito, è sufficiente a configurare l’elemento psicologico del reato.
La Discrezionalità sulle Circostanze Attenuanti
Anche la critica sulla misura delle attenuanti è stata respinta. La concessione e la quantificazione delle circostanze attenuanti generiche sono espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Tale decisione può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica o assente. Nel caso di specie, i giudici avevano correttamente valutato i fatti, ritenendo che non vi fossero elementi tali da giustificare una riduzione di pena superiore a quella già concessa (un quarto).
Le Conclusioni: la Rigorosa Interpretazione del Reato di Evasione
L’ordinanza riafferma il principio di rigore che governa l’esecuzione delle misure cautelari. La violazione degli obblighi imposti, come la permanenza domiciliare, è sanzionata severamente e non ammette deroghe basate su motivazioni personali o di cortesia. La decisione insegna che qualsiasi allontanamento non autorizzato o non supportato da una valida causa di giustificazione legalmente riconosciuta, integra pienamente il reato di evasione. La volontà di trasgredire la misura è insita nel semplice fatto di trovarsi volontariamente fuori dal luogo di detenzione, indipendentemente dallo scopo finale, ribadendo la centralità del rispetto delle prescrizioni giudiziarie.
Uscire di casa per aiutare un familiare è considerato reato di evasione se si è ai domiciliari?
Sì, secondo questa ordinanza, allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari, anche per un motivo apparentemente valido come aiutare un parente a trasportare un mobile, costituisce reato di evasione. Tale condotta non è considerata una causa di giustificazione idonea a escludere il reato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito i fatti del processo o le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti è dichiarato inammissibile.
La motivazione di un’azione influisce sulla concessione delle circostanze attenuanti?
Sì, ma la valutazione è lasciata alla discrezionalità del giudice di merito. Nel caso specifico, pur trattandosi di un’azione di aiuto, i giudici non hanno ritenuto che ciò fosse sufficiente per concedere le attenuanti nella loro massima estensione, e la Cassazione ha confermato che tale valutazione era stata motivata in modo logico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10713 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10713 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALESTRINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME E; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché, dietro l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, è volto a conseguire una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie, oggetto di non illogica valutazione da parte dei giudici di merito che hanno ritenuto integrata la condotta di evasione escludendo, in ragione delle concrete modalità del fatto, la ricorrenza di elementi idonei ad elidere la volontà (l’imputato veniva sorpreso in strada mentre aiutava l’anziano compagno della madre a trasportare l’anta di un armadio, condotta che non pare scriminata da alcuna causa di giustificazione);
Ritenuto che anche la misura di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (1/4, quindi non nella massima estensione) non è censurabile poiché si tratta di valutazione di merito, correttamente esaminata dai giudici di appello, cui la censura era stata devoluta, ritenendo insussistenti circostanze idonee ad attenuare ulteriormente il disvalore del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024