Reato di Evasione: Quando la Prova Testimoniale è Tardiva
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti alla presentazione delle prove nel processo penale, in particolare per il reato di evasione. La decisione sottolinea come la mancata osservanza dei termini procedurali per la richiesta di ammissione di un testimone possa portare all’inammissibilità del ricorso, con conseguenze decisive per l’esito del giudizio. Questo caso evidenzia la necessità di una strategia difensiva attenta fin dalle prime fasi processuali.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, sottoposto a una misura restrittiva presso la propria abitazione, non era stato trovato presente durante un controllo delle forze dell’ordine. La sua linea difensiva, sia in appello che in Cassazione, si fondava sull’argomento di non aver udito né il campanello né il citofono.
A sostegno di questa tesi, la difesa aveva richiesto l’audizione della madre dell’imputato, la quale viveva in un appartamento distinto. Secondo la difesa, la sua testimonianza avrebbe potuto chiarire le ragioni per cui il figlio non aveva risposto al richiamo. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già respinto tale richiesta, ritenendola tardiva.
La Prova Tardiva e il Reato di Evasione: La Decisione della Corte
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di secondo grado. Il fulcro della questione non risiede nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma in un aspetto puramente procedurale: la tempestività della richiesta di prova testimoniale.
I giudici hanno chiarito che la testimonianza della madre non poteva essere considerata una “prova contraria” da ammettere in una fase avanzata del processo, ma costituiva una “prova diretta”. In quanto tale, la sua ammissione avrebbe dovuto essere richiesta attraverso l’inserimento del nominativo nella lista testi da depositare prima dell’inizio del dibattimento di primo grado. Non avendolo fatto, la difesa ha perso la possibilità di avvalersi di tale testimonianza.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte sono state nette e precise. I giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva giustamente rilevato che la testimonianza richiesta era una prova diretta a sostegno della difesa, la cui assunzione doveva essere sollecitata nei termini previsti dalla procedura penale.
La Corte ha sottolineato che l’accertamento dei verbalizzanti, i quali avevano udito lo squillo del citofono e del campanello dall’esterno, costituiva un elemento di prova a carico. La testimonianza della madre, volta a dimostrare l’impossibilità per il figlio di udire tali suoni, avrebbe dovuto essere presentata e discussa nel contraddittorio del primo grado. La sua introduzione tardiva in appello non è consentita dalla legge, se non in casi eccezionali qui non ravvisati. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la strategia difensiva deve essere delineata e attuata con rigore fin dalle prime fasi del procedimento. La scelta dei testimoni e la loro formalizzazione nella lista testi non è una mera formalità, ma un atto cruciale che può determinare l’esito del processo. La decisione della Cassazione serve da monito sull’impossibilità di rimediare in appello a dimenticanze o a scelte strategiche errate compiute in primo grado, specialmente quando si tratta di prove dirette a sostegno della propria tesi. La corretta gestione degli strumenti procedurali è, quindi, tanto importante quanto la solidità degli argomenti di merito.
È possibile presentare un nuovo testimone per la prima volta nel processo d’appello?
Generalmente no, specialmente se la testimonianza costituisce una ‘prova diretta’. Secondo la sentenza, tale prova deve essere richiesta tramite la lista testi depositata prima del processo di primo grado. La sua ammissione in appello è preclusa se la parte aveva la possibilità di richiederla in precedenza.
Perché il ricorso per il reato di evasione è stato giudicato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti già correttamente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di diritto nella decisione impugnata, la quale aveva correttamente applicato le regole procedurali sulla tardività della richiesta di prova.
Cosa comporta la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
Oltre al pagamento delle spese del processo, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende è una sanzione pecuniaria imposta a chi presenta un ricorso inammissibile. Questa misura ha lo scopo di scoraggiare appelli infondati o dilatori e di finanziare progetti per il sistema giudiziario e penitenziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21756 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello che ha rilevato come la prova richiesta dall’imputato fin dal primo grado non costituisse prova contraria ma prova diretta la cui assunzione avrebbe dovuto essere richiesta con la lista testi. La madre dell’imputato, infatti, viveva in appaitamento distinto da quello in cui il figlio era ristretto e avrebbe dovuto essere sentita sulle probabili ragioni per le quali questi non aveva udito il campanello a fronte dell’accertamento dei verbalizzanti che avevano udito lo squillo del citofono e del campanello dall’esterno dell’abitazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigliere relatore
Il Presi ente