Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12576 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12576 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/03/2025
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 13 giugno 2024, ha rideterminato in anni uno di reclusione, con la recidiva reiterata e la diminuente del rito, la pena inflitta a NOME COGNOME per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), commesso il 17 gennaio 2022. La Corte di appello ha assolto, per non avere commesso il fatto, il predetto dal reato di incendio, commesso in pari data.
Con i motivi di ricorso, sintetizzati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore dell’imputato denuncia violazione di legge (art. 591 cod. proc. pen.), nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto inammissibile l’appello in relazione al reato di evasione (art. 385 cod. pen.) sul rilievo che tale reato non era stato oggetto di
impugnazione: il difensore rileva, infatti, che le censure proposte per detto reato erano sovrapponibili a quelle relative al reato di incendio poiché veniva contestata la presenza dell’imputato sul luogo in cui l’incendio era stato appiccato.
E’, infine, apparente la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui richiama pregressi episodi di allontanamento, che non erano oggetto di contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
La Corte di merito, dopo aver dato atto della inammissibilità della richiesta di assoluzione con riferimento al reato di evasione, ha, sinteticamente ma efficacemente, evidenziato le ragioni che rendevano infondata la richiesta stessa evidenziando come il posizionamento del cellulare dell’imputato – che lo aveva in uso – ne dimostrava l’allontanamento dal luogo in cui era ristretto poiché l’apparecchio agganciava celle che si trovavano a circa 5 km dall’abitazione.
Posto che tale posizionamento è stato ritenuto non idoneo – in carenza di ulteriori elementi- a denotare la presenza dell’imputato sul luogo dell’incendio (da cui l’imputato era distante ca 6 km), non altrettanto può dirsi con riguardo al reato di evasione (art. 385 cod. pen.), trattandosi obiettivamente di distanza incompatibile con la presenza nel luogo di domicilio coatto.
Le argomentazioni della Corte di merito non prestano il fianco alla censura di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione poiché non denotano alcuna frattura logica evidente tra la premessa e le conseguenze che se ne traggono.
Si tratta, inoltre, di conclusioni – quella di assoluzione dal reato di incendio e condanna per il reato di evasione -tra loro conciliabili in ragione delle considerazioni logico-giuridiche che regolano la prova di responsabilità che, con riferimento al reato di incendio – commesso in concorso- rendevano necessaria la prova del contributo del ricorrente, psicologico o materiale, al fatto laddove il reato di evasione costituisce reato di mano propria.
Né rilevano ulteriori considerazioni su allontanamenti registrati in altre occasioni poiché la misura della pena irrogata è stata determinata con esclusivo riferimento all’addebito contestato.
2.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5 marzo 2025