Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12576 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 12576  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2025
La  Corte  di  appello  di  Firenze,  con  sentenza  del  13  giugno  2024,  ha rideterminato in anni uno di reclusione, con la recidiva reiterata e la diminuente del rito, la pena inflitta a NOME COGNOME per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), commesso il  17  gennaio  2022.  La  Corte  di  appello  ha  assolto,  per  non  avere commesso il fatto, il predetto dal reato di incendio, commesso in pari data.
Con i motivi di ricorso, sintetizzati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.  nei  limiti  strettamente  indispensabili  ai  fini  della  motivazione,  il  difensore dell’imputato denuncia violazione di legge (art. 591 cod. proc. pen.), nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto inammissibile l’appello in relazione al reato di evasione (art. 385 cod. pen.) sul rilievo che tale reato non era stato oggetto di
impugnazione: il difensore rileva, infatti, che le censure proposte per detto reato erano sovrapponibili a quelle relative al reato di incendio poiché veniva contestata la presenza dell’imputato sul luogo in cui l’incendio era stato appiccato.
E’, infine, apparente la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui  richiama  pregressi  episodi  di  allontanamento,  che  non  erano  oggetto  di contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
La Corte di merito, dopo aver dato atto della inammissibilità della richiesta di assoluzione con riferimento al reato di evasione, ha, sinteticamente  ma efficacemente, evidenziato le ragioni che rendevano infondata la richiesta stessa evidenziando come il posizionamento del cellulare dell’imputato – che lo aveva in uso  –  ne  dimostrava  l’allontanamento  dal  luogo  in  cui  era  ristretto  poiché l’apparecchio agganciava celle che si trovavano a circa 5 km dall’abitazione.
Posto che tale posizionamento  è  stato ritenuto  non idoneo  –  in  carenza  di ulteriori elementi- a denotare la presenza dell’imputato sul luogo dell’incendio (da cui l’imputato era distante ca 6 km), non altrettanto può dirsi con riguardo al reato di evasione (art. 385 cod. pen.), trattandosi obiettivamente di distanza incompatibile con la presenza nel luogo di domicilio coatto.
Le argomentazioni della Corte di merito non prestano il fianco alla censura di manifesta  illogicità  o  contraddittorietà  della  motivazione  poiché  non  denotano alcuna  frattura  logica  evidente  tra  la  premessa  e  le  conseguenze  che  se  ne traggono.
Si tratta, inoltre, di conclusioni – quella di assoluzione dal reato di incendio e condanna  per  il  reato  di  evasione -tra loro conciliabili in ragione  delle considerazioni logico-giuridiche che regolano la prova di responsabilità che, con riferimento al reato di incendio – commesso in concorso- rendevano necessaria la prova del contributo del ricorrente, psicologico o materiale, al fatto laddove il reato di evasione costituisce reato di mano propria.
Né  rilevano  ulteriori  considerazioni  su  allontanamenti  registrati  in  altre occasioni poiché la misura della pena irrogata è stata determinata con esclusivo riferimento all’addebito contestato.
2.Alla  inammissibilità  del  ricorso  consegue  la  condanna  del  ricorrente  al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  processuali  e  della  somma  di  euro  tremila  in  favore  della  cassa  delle ammende.
Così deciso il 5 marzo 2025