Reato di Evasione: Quando Precedenti e Recidiva Impediscono la Prescrizione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di reato di evasione, attenuanti generiche e prescrizione. Il caso analizzato offre spunti cruciali per comprendere come il passato criminale di un imputato possa influenzare pesantemente l’esito di un processo, in particolare quando si discute della decorrenza dei termini per l’estinzione del reato. La decisione sottolinea l’importanza della specificità e fondatezza dei motivi di ricorso, pena la loro inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da una persona condannata dalla Corte di Appello per il delitto di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputata, soggetta a una misura restrittiva che le permetteva di recarsi in un luogo specifico per svolgere attività lavorativa, era stata sorpresa dalle forze dell’ordine in un luogo diverso da quello autorizzato. Contro questa sentenza, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e il reato di evasione
La difesa ha contestato la decisione della Corte di Appello su tre fronti principali:
1. Erronea applicazione della legge penale: Si contestava la sussistenza stessa del reato, sostenendo che la condotta non integrasse gli estremi dell’evasione.
2. Mancata concessione delle attenuanti: Si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), argomentando a favore di una minore gravità della condotta.
3. Intervenuta prescrizione: Si sosteneva che il reato, commesso il 13 gennaio 2017, fosse ormai estinto per il decorso del tempo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto in toto le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi proposti non solo generici, ma anche manifestamente infondati, confermando integralmente la valutazione già espressa dalla Corte di Appello. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa di ciascuno dei punti sollevati, evidenziando le ragioni giuridiche che ne determinavano l’infondatezza.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’ordinanza della Cassazione offre una chiara lezione sulla valutazione del reato di evasione e sulle conseguenze della recidiva.
La Sussistenza del Reato e l’Intensità del Dolo
In primo luogo, la Corte ha confermato che allontanarsi dal luogo autorizzato per l’attività lavorativa integra pienamente il reato di evasione. La condotta della ricorrente, controllata in un luogo diverso da quello consentito, costituiva una violazione palese delle prescrizioni imposte.
Inoltre, i giudici hanno ritenuto corretta la decisione di non concedere le attenuanti generiche. Questa scelta era motivata non solo dall’intensità del dolo, ma soprattutto dalla presenza di ben otto precedenti penali specifici per evasione. Tale curriculum criminale, secondo la Corte, dimostra una spiccata tendenza a violare le norme, rendendo ingiustificabile qualsiasi trattamento sanzionatorio più mite e precludendo anche l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Ruolo della Recidiva sulla Prescrizione
Il punto più significativo della decisione riguarda la questione della prescrizione. La difesa sosteneva che il reato fosse prescritto, ma la Corte ha smontato questa tesi richiamando l’istituto della recidiva qualificata (art. 99, quarto comma, c.p.), correttamente contestata e ritenuta nel giudizio di merito. Questa forma di recidiva, applicabile a chi commette un nuovo delitto della stessa indole dopo una precedente condanna, comporta un aumento dei termini di prescrizione.
Nel caso specifico, il termine ordinario è stato esteso a dieci anni. Essendo il reato stato commesso il 13 gennaio 2017, la prescrizione maturerà solo il 12 gennaio 2027. Di conseguenza, al momento della decisione, il reato non era affatto estinto.
Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione riafferma con forza alcuni principi cardine del diritto penale. In primo luogo, un ricorso deve essere specifico e giuridicamente fondato per superare il vaglio di ammissibilità. In secondo luogo, il passato criminale di un imputato ha un peso determinante nella valutazione del giudice, sia per la concessione di benefici come le attenuanti, sia per l’applicazione di istituti che inaspriscono il trattamento sanzionatorio, come la recidiva. Infine, la decisione chiarisce in modo inequivocabile come la recidiva qualificata possa incidere in modo decisivo sui termini di prescrizione, impedendo l’estinzione del reato per il semplice decorso del tempo.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici e manifestamente infondati, cioè quando non contestano in modo specifico e giuridicamente pertinente le ragioni della decisione impugnata.
Avere precedenti penali per lo stesso reato influisce sulla concessione delle attenuanti?
Sì, in modo significativo. Come stabilito nel caso di specie, la presenza di numerosi precedenti specifici (in questo caso, otto per evasione) dimostra un’intensità del dolo e una tendenza a delinquere che possono precludere il riconoscimento delle attenuanti generiche e di altri benefici, come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
In che modo la recidiva incide sulla prescrizione del reato di evasione?
La recidiva qualificata, come quella prevista dall’art. 99, quarto comma, del codice penale, comporta un aumento del termine di prescrizione. Nel caso esaminato, ha esteso il termine necessario per la prescrizione a dieci anni, rendendo infondata la richiesta della difesa di dichiarare estinto il reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6916 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6916 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 24/03/1978
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che i tre motivi di ricorso con cui si censura la responsabilità per il delitto all’art. 385 cod. pen., l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche (con accenni alla mancata applicazione della causa di non punibilità) e la prescrizione del delitto sono gener e manifestamente infondati avendo la Corte di appello evidenziato: 1) come costituisse evasione la condotta della ricorrente che era stata controllata in luogo differente rispetto a quello era stata autorizzata a recarsi per lo svolgimento dell’attività lavorativa; 2) che l’intens dolo precludesse il riconoscimento delle attenuati; che, invero, anche il generico accenno al omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. ris manifestamente infondato in ragione della evidenziata sussistenza di ben otto precedenti per evasione;
tiLp-t( rilevato che analogo &Me incontra il terzo motivo con cui si deduce l’intervenut prescrizione, non perenta in ragione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. contestata e ritenuta in sentenza relativamente a reato che, commesso il 13 gennaio 2017, si prescrive in dieci anni (12 gennaio 2027);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.