Reato di Evasione: Quando Qualsiasi Allontanamento è Reato
Il reato di evasione è una delle fattispecie più delicate per chi si trova sottoposto a misure cautelari come gli arresti domiciliari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza un principio fondamentale: qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione integra il reato, senza che contino la durata o la distanza. Analizziamo questa importante decisione per capire le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che aveva presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello che lo condannava per il reato di evasione. Il ricorrente sosteneva, tra le altre cose, che il luogo in cui si era recato non fosse rilevante ai fini della configurazione del reato e lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e una pena ritenuta eccessiva. In sostanza, cercava di minimizzare la gravità della sua condotta.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Reato di Evasione
La Corte Suprema ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un livello procedurale, giudicando le motivazioni del ricorso come generiche e non idonee a mettere in discussione la logicità della sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su tre pilastri fondamentali:
1. La nozione di reato di evasione: Il punto centrale della motivazione è il richiamo a un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno chiarito che per commettere il reato di evasione è sufficiente qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari avvenuto senza autorizzazione. Non hanno alcuna importanza la durata dell’assenza, la distanza percorsa o le ragioni che hanno spinto la persona ad allontanarsi. L’unico elemento che conta è la violazione dell’obbligo di rimanere nel luogo prestabilito, eludendo così la vigilanza dell’autorità.
2. La genericità dei motivi di ricorso: Secondo la Corte, il ricorrente non ha mosso critiche specifiche e puntuali alla sentenza della Corte d’Appello. Piuttosto, si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in secondo grado, senza evidenziare vizi logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di merito. Anche la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche è stata giudicata una censura generica, poiché la valutazione sulla gravità della condotta è una prerogativa del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se motivata in modo logico.
3. Le conseguenze dell’inammissibilità: In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente. Questi è stato quindi obbligato a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi infondati o puramente dilatori.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito chiaro e inequivocabile: la misura degli arresti domiciliari impone un rispetto assoluto delle prescrizioni. Non esistono violazioni ‘minori’ o ‘irrilevanti’. Qualsiasi uscita non autorizzata, anche per pochi minuti o a pochi metri di distanza, costituisce il reato di evasione, con tutte le conseguenze penali che ne derivano. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di formulare ricorsi in Cassazione con motivi specifici e pertinenti, evitando censure generiche che si traducono inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità e in ulteriori oneri economici per il condannato.
Qualsiasi allontanamento dagli arresti domiciliari costituisce reato di evasione?
Sì, l’ordinanza conferma il principio consolidato secondo cui qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari integra il reato di evasione.
La durata dell’allontanamento o la distanza percorsa sono rilevanti per il reato di evasione?
No, secondo l’orientamento giurisprudenziale citato nell’ordinanza, la durata dello spostamento, la distanza percorsa o i motivi che inducono il soggetto ad allontanarsi non assumono alcun rilievo ai fini della configurazione del reato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato generico?
Se il ricorso viene ritenuto generico, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile senza esaminare il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8531 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8531 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il 27/06/1992
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla non pertinenza del luogo all’abitazione dell’imputato ai fini dell’integrazione del reato di evasione, essendosi la Corte di merito adeguata al consolidato orientamento secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rv. 263977);
ritenuto che anche il motivo relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena ripropone censure generiche considerato che le valutazioni espresse in punto di gravità della condotta non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2025
Il Cons,11 re estensore
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