Reato di Evasione: Basta la Coscienza di Violare le Regole, non Serve l’Intento di Fuggire
Con l’ordinanza n. 10803/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul reato di evasione, chiarendo un aspetto fondamentale relativo all’elemento psicologico necessario per la sua configurazione. La pronuncia sottolinea come, per integrare questo delitto, non sia richiesta una specifica volontà di sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine, ma sia sufficiente la semplice consapevolezza di violare le prescrizioni imposte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. Questo principio ha importanti implicazioni pratiche per chi si trova sottoposto a tale regime.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. A seguito di un’autorizzazione del giudice per partecipare a un’udienza, l’imputato tardava a fare rientro presso la propria abitazione al termine della stessa. Questo ritardo, non supportato da alcuna valida giustificazione, ha portato alla sua condanna per il reato di evasione sia in primo grado che in appello.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato e il diniego delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
L’Analisi della Corte sul reato di evasione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. L’analisi dei giudici di legittimità offre spunti chiari e rigorosi sulla disciplina del reato di evasione.
L’Elemento Soggettivo: Non è Richiesto il Dolo Specifico
Il punto centrale della decisione riguarda l’elemento psicologico del reato. Il ricorrente sosteneva di non aver agito con l’intenzione specifica di eludere i controlli. La Corte, tuttavia, ha ribadito un orientamento consolidato: per il reato di evasione non è necessario il dolo specifico. È invece sufficiente il dolo generico, che consiste nella “consapevolezza di non rispettare le prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari”.
In altre parole, il semplice fatto di sapere di essere in ritardo e di non rientrare nei termini autorizzati, senza una causa di giustificazione, è sufficiente per considerare integrato il reato. I giudici di merito non avevano individuato alcun elemento che potesse giustificare la condotta dell’imputato, rendendo la sua consapevolezza della violazione l’unico fattore rilevante.
La Motivazione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte di Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione, seppur sintetica, della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente evidenziato l’assenza di “elementi oggettivamente idonei ad attenuare la gravità della condotta”. Secondo la Suprema Corte, una motivazione concisa è legittima quando non emergono dal caso concreto elementi positivi meritevoli di una valutazione favorevole ai fini di una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su una interpretazione rigorosa della norma incriminatrice dell’evasione. La motivazione principale per la declaratoria di inammissibilità risiede nella manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, la Corte ha specificato che il bene giuridico tutelato è l’autorità delle decisioni giudiziarie che impongono restrizioni alla libertà personale. Di conseguenza, qualsiasi allontanamento volontario e consapevole dal luogo di detenzione, anche temporaneo e non finalizzato a una fuga definitiva, costituisce una lesione di tale bene e integra il reato. Per quanto attiene alle attenuanti, la Corte ha confermato che il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale nel valutarne la concessione, e il suo giudizio è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, anche in forma sintetica, come nel caso di specie.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la disciplina del reato di evasione è caratterizzata da un notevole rigore. La decisione serve da monito: chi è sottoposto agli arresti domiciliari deve rispettare scrupolosamente ogni prescrizione, compresi gli orari di rientro dopo un permesso. Un semplice ritardo, se non giustificato da ragioni valide e comprovabili, può essere sufficiente a far scattare una condanna penale. La consapevolezza di violare la misura è l’unico elemento psicologico richiesto, senza che sia necessario dimostrare un’intenzione di fuga o di elusione permanente dei controlli. Questa interpretazione garantisce l’effettività delle misure cautelari e la tutela dell’autorità giudiziaria.
Per commettere il reato di evasione è necessaria l’intenzione specifica di fuggire ai controlli?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è richiesto il dolo specifico di sottrarsi ai controlli. È sufficiente la consapevolezza di non rispettare le prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari.
Un semplice ritardo nel rientrare a casa dopo un’uscita autorizzata può costituire evasione?
Sì, se il ritardo non è supportato da elementi giustificativi. La Corte ha ritenuto che il tardare a far rientro presso la propria abitazione, senza che i giudici abbiano individuato giustificazioni valide per tale condotta, integra il reato di evasione.
È valida la decisione del giudice che nega le attenuanti generiche con una motivazione sintetica?
Sì, la Corte ha ritenuto che la motivazione, anche se sintetica, è sufficiente quando dà atto dell’insussistenza di elementi oggettivamente idonei ad attenuare la gravità della condotta, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10803 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che il primo motivo, inerente l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, posto che per il reato di evasione non occorre il dolo specifico si sottrarsi ai controlli, essendo sufficiente la consapevolezza di non rispettare le prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari;
ritenuto che, nel caso di specie, l’imputato ha tardato a far rientro presso la propria abitazione al termine dell’udienza cui era stato autorizzato a partecipare, senza che i giudici di merito abbiano individuato elementi giustificativi di tale condotta;
ritenuto che il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello – sia pur con motivazione sintetica – dato atto dell’insussistenza di elementi oggettivamente idonei ad attenuare la gravità della condotta;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presierite