Reato di evasione: no alla tenuità per il gratta e vinci
Il reato di evasione rappresenta una violazione degli obblighi di restrizione della libertà personale che l’ordinamento tutela con estremo rigore. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso singolare: un uomo sottoposto a detenzione domiciliare è uscito di casa senza autorizzazione per acquistare un biglietto della lotteria istantanea. La questione centrale riguarda la possibilità di applicare l’esimente della particolare tenuità del fatto a una condotta simile.
Il caso del reato di evasione per futili motivi
L’imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per essersi allontanato dal proprio domicilio. La difesa ha tentato di impugnare la sentenza di appello sostenendo che l’allontanamento fosse di breve durata e finalizzato a un’attività banale, richiedendo quindi l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la natura del reato di evasione mal si concilia con giustificazioni basate sulla futilità degli scopi perseguiti dal reo.
Perché il reato di evasione non è stato considerato tenue
La Corte ha evidenziato che i motivi addotti nel ricorso erano generici e miravano esclusivamente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa ai giudici di legittimità. Il punto focale della decisione risiede nel fatto che l’acquisto di un ‘gratta e vinci’ non può essere considerato un motivo tale da attenuare la gravità dell’infrazione. Al contrario, la futilità del gesto aggrava la posizione del detenuto, dimostrando una totale noncuranza verso le prescrizioni dell’autorità giudiziaria.
Aspetti procedurali e notifiche
Oltre al merito della condotta, il ricorrente aveva sollevato eccezioni sulla regolarità della citazione in giudizio. La Corte ha però rilevato che l’imputato era stato citato ‘a mani proprie’, rendendo ogni contestazione sulla conoscenza del procedimento manifestamente infondata. Questo sottolinea l’importanza di una corretta gestione delle notifiche nel processo penale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sull’inammissibilità dei motivi di ricorso che non contestano errori di diritto, ma cercano di ridiscutere il merito della vicenda. I giudici hanno ribadito che l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della condotta e del danno. Nel caso del reato di evasione, l’allontanamento per motivi futili (come il gioco d’azzardo) impedisce di considerare il fatto come di ‘particolare tenuità’, poiché denota una spiccata capacità a delinquere o comunque una scarsa adesione al percorso rieducativo.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha confermato la condanna, condannando il ricorrente anche al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: le prescrizioni della detenzione domiciliare non sono derogabili per esigenze personali non urgenti o futili. Chi viola tali obblighi per motivi banali non può sperare in sconti di pena o nel riconoscimento della particolare tenuità del fatto, rischiando anzi un aggravamento delle sanzioni pecuniarie in sede di ricorso.
Si può invocare la particolare tenuità del fatto per un’evasione breve?
No, se il motivo dell’allontanamento è considerato futile dalla Corte, come l’acquisto di un biglietto della lotteria, l’esiguità del danno non basta a escludere la punibilità.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è basato su fatti già valutati?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, poiché la Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare le prove o i fatti già accertati nei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, solitamente tra i mille e i tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49128 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49128 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
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sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Zhejiang il DATA_NASCITA.
avverso la sentenza del 1/12/2O22 della Corte di appello di Firenze
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e volti alla rivalutazione in fatto delle circostanze ai fini dell’applicazione de circostanza di cui all’art. 131-bis cod. pen. tenuto conto della futilità dei motiv (l’acquisto di un biglietto gratta e vinci);
che il motivo di ricorso processuale, incomprensibile nella sua ricostruzione è anche manifestamente infondato poiché l’imputato era stato citato a mani proprie il 9 febbraio 2016;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il P : esi dente