Reato di Evasione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 47442/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità per il reato di evasione. La decisione sottolinea come motivi di ricorso generici, che mirano a una rivalutazione del trattamento sanzionatorio già deciso dal giudice di merito, non possano trovare accoglimento. Questo articolo analizza la pronuncia, spiegando perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso riguarda un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando due aspetti principali della sentenza di secondo grado:
1. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale.
Le censure proposte dal ricorrente si concentravano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, chiedendo di fatto alla Suprema Corte una nuova valutazione degli elementi già considerati dai giudici di merito.
La Decisione della Corte sul Reato di Evasione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio consolidato: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o carente.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che i motivi di ricorso fossero generici e non consentiti, in quanto miravano a contestare l’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che invece era stato sorretto da una motivazione logica ed esauriente.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità, analizzando i due punti sollevati dal ricorrente.
Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la sua decisione sulla base di due elementi concreti: i precedenti penali a carico dell’imputato e le specifiche modalità con cui il fatto era stato commesso. Questa valutazione rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata adeguatamente, non è sindacabile in sede di legittimità.
Anche riguardo al diniego dell’articolo 131-bis, la motivazione è stata giudicata logica e completa. I giudici di merito avevano valorizzato la predisposizione, da parte dell’imputato, di modalità volte a “intercettare” eventuali controlli presso il suo domicilio. Questo comportamento è stato interpretato come espressione di una particolare intensità del dolo (l’intenzione criminale), un fattore che osta all’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato. Le censure relative al trattamento sanzionatorio sono ammesse solo se si dimostra un vizio logico o una carenza grave nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali vizi, la valutazione del giudice di merito, basata su elementi concreti come i precedenti penali e l’intensità del dolo, è definitiva. La decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando la sentenza di condanna per il reato di evasione.
Perché il ricorso contro la condanna per reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e contestavano l’apprezzamento di merito del giudice riguardo al trattamento sanzionatorio, che invece era sorretto da una motivazione logica ed esauriente, non sindacabile in sede di legittimità.
Su quali basi è stato negato il riconoscimento delle attenuanti generiche?
Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla Corte d’Appello sulla base di due elementi specifici: i precedenti penali a carico dell’imputato e le concrete modalità del fatto, valutazione ritenuta corretta dalla Cassazione.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità non è stata applicata perché i giudici hanno riscontrato una particolare intensità del dolo. L’imputato aveva predisposto modalità per eludere i controlli a domicilio, un comportamento che dimostra un’intenzione criminale non compatibile con la tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47442 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ELETTRICO COGNOME nato il 11/07/1975
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici.
Le censure proposte investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali a suo carico e delle concrete modalità del fatto.
Anche il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. è motivato, senza cadute logiche o omissione, valorizzando la predisposizione di modalità di “intercettazione” di eventuali controlli presso il domicilio, ritenuta espressiva di particolare intensità del dolo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dellz ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consiglier COGNOME elatore