Reato di Evasione: Quando un Malore Può Giustificare il Mancato Rientro
Il reato di evasione presuppone la volontà consapevole di sottrarsi a una misura restrittiva della libertà personale. Ma cosa accade se un evento imprevisto e incontrollabile, come un grave malore, impedisce a una persona agli arresti domiciliari di rientrare nel luogo di detenzione? Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione fornisce un’importante chiarificazione, annullando una condanna e affermando che l’impossibilità oggettiva di adempiere all’obbligo, dovuta a cause di forza maggiore, fa venir meno la sussistenza stessa del reato.
I Fatti del Caso: Tra Obblighi e Imprevisti
Il caso riguarda una donna sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso un dormitorio comunale. Dopo essere stata condotta in Tribunale per l’udienza di convalida di un precedente arresto per furto ed evasione, il giudice non applicava ulteriori misure restrittive e la autorizzava a tornare in libertà presso il medesimo dormitorio.
Tuttavia, durante il tragitto di ritorno, la donna veniva trovata in stato di incoscienza per strada. Il ritrovamento avveniva a seguito della segnalazione di un cittadino. Secondo quanto emerso, la donna si trovava sulla via che l’avrebbe ricondotta al dormitorio e il suo stato di incoscienza era verosimilmente dovuto a una crisi di astinenza. Nonostante ciò, i giudici di merito l’avevano condannata per il reato di evasione, non ritenendo giustificato il suo mancato rientro.
L’Analisi della Cassazione sul reato di evasione
La Corte di Cassazione ha ribaltato completamente la decisione dei giudici di merito. Il ricorso presentato dalla difesa della donna è stato accolto, portando all’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna perché “il fatto non sussiste”.
Il Malore Improvviso come Causa di Forza Maggiore
Il punto centrale del ragionamento della Suprema Corte è la mancanza di motivazione della sentenza d’appello su un aspetto decisivo. I giudici di secondo grado, infatti, non avevano spiegato per quale motivo la donna, trovata priva di sensi a causa di un malessere improvviso, non fosse stata oggettivamente impossibilitata a raggiungere il luogo di detenzione in tempi ragionevoli. La Corte di Cassazione sottolinea che una condizione di incoscienza, sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà del soggetto, può configurare una causa di forza maggiore che impedisce materialmente l’adempimento dell’obbligo di permanere in un determinato luogo.
L’Insussistenza dell’Elemento Soggettivo del Reato
Perché si configuri il reato di evasione, non è sufficiente la mera assenza fisica dal luogo di detenzione. È necessario che l’allontanamento sia sorretto dal dolo, cioè dalla volontà cosciente e deliberata di sottrarsi al controllo dell’autorità. Nel caso di specie, le circostanze del ritrovamento – la donna si trovava sulla strada per tornare al domicilio e versava in uno stato di incoscienza – erano tali da far dubitare seriamente della sua intenzione di evadere. Il malore, secondo la Cassazione, ha interrotto il nesso causale e ha reso impossibile attribuire alla donna la volontà di violare le prescrizioni imposte.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza perché la Corte d’Appello non ha adeguatamente motivato per quale ragione lo stato di incoscienza dell’imputata, verosimilmente dovuto a un malore improvviso, non costituisse un impedimento oggettivo al suo rientro presso il luogo degli arresti domiciliari. Il giudizio di merito è risultato silente su questo punto cruciale, omettendo di valutare se la condizione fisica della donna potesse escludere la volontarietà della sua assenza e, di conseguenza, l’elemento psicologico del reato.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale in materia di reato di evasione: l’accusa deve provare non solo l’allontanamento materiale, ma anche l’intenzione dolosa di sottrarsi alla misura. Un evento improvviso e invalidante, come un grave malore, può integrare una causa di forza maggiore che esclude la colpevolezza. Di conseguenza, in assenza di prove sulla volontà di evadere e in presenza di una chiara causa che giustifichi il mancato rientro, il fatto non può essere considerato reato.
Un malore improvviso può giustificare il mancato rientro agli arresti domiciliari?
Sì, secondo questa sentenza della Corte di Cassazione, un malore improvviso che provoca uno stato di incoscienza può costituire una valida ragione che impedisce oggettivamente il rientro, escludendo così la configurabilità del reato di evasione perché viene a mancare la volontà di sottrarsi alla misura.
Per configurare il reato di evasione è sufficiente non trovarsi nel luogo di detenzione?
No, non è sufficiente la mera assenza fisica. È necessario dimostrare anche l’elemento soggettivo, ovvero la volontà cosciente e deliberata di allontanarsi per sottrarsi alla misura restrittiva. Se l’assenza è dovuta a una causa di forza maggiore, come un malore, il reato non sussiste.
Cosa significa “annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste”?
Significa che la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna in via definitiva, senza la necessità di un nuovo processo. La formula “perché il fatto non sussiste” indica che, sulla base della ricostruzione degli eventi, l’azione compiuta dall’imputato non integra gli elementi costitutivi del reato contestato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41232 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41232 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata in Marocco DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 07/11/2024 visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui NOME stata condannata per il delitto di evasione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata articolando un unico motivo con deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabi
L’imputata, agli arresti domiciliari presso il dormitorio comunale, era stata il 9.5.2018 per i reati di furto ed evasione e il giorno seguente era stata c Tribunale per la celebrazione della udienza di convalida dell’arresto.
All’esito della udienza, l’imputata, a cui il Giudice non aveva applicato nessuna ulteriore misura restrittiva, era stata deferita a tornare in libertà nel luogo in cui esecuzione la originaria misura cautelare e verso le ore 15,00, a seguito di una chiamata di un cittadino che riferiva o di avere visto la donna verso le 14.30 “probabilmente al fine di commettere un furto”, la ricorrente era stata trovata dalle forze dell’ordine stato di incoscienza “probabilmente a causa di una crisi di astinenza” (così il ricorso) portata al Pronto RAGIONE_SOCIALE.
In tale contesto, assume la ricorrente, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che il luogo in fu trovata la signora fosse sulla strada che portava al dormitorio e c proprio ciò rivelerebbe l’intenzione della donna di tornare nel posto a lei indicato.
Nella specie, si aggiunge, non sarebbero configurabili né l’elemento oggettivo e neppure quello soggettivo del reato di evasione.
La Corte avrebbe anche fatto una errata applicazione del bis in idem atteso che la donna non aveva mai fatto rientro nel luogo di esecuzione della misura a cui era sottoposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Sulla base della ricostruzione posta a fondamento della sentenza impugnata, sostanzialmente coincidente con quella descritta nel ricorso in esame, ciò che non è stato spiegato dalla Corte di appello è perché la ricorrente, che fu trovata in stato incoscienza – verosimilmente a causa di una crisi di astinenza – in una via che poteva condurre al luogo – il dormitorio comunale- in cui la stessa era ristretta agli arr donniciliari, non potè essere impedita, proprio a causa del sopravvenuto malessere, di raggiungere in tempi ragionevoli il luogo in cui aveva esecuzione la misura cautelare.
Sul punto la sentenza è silente e deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025.