Reato di evasione: non basta l’autorizzazione a uscire se si viola l’orario
Il reato di evasione è una fattispecie che tutela l’esigenza di controllo dello Stato sulle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: anche chi è autorizzato a lasciare il luogo di detenzione domiciliare per motivi specifici, come recarsi ai servizi sociali, commette evasione se non rispetta scrupolosamente i limiti temporali imposti. Analizziamo insieme la decisione per capire la linea di demarcazione tra una semplice violazione delle prescrizioni e un vero e proprio delitto.
I Fatti del Caso: Tre Evasioni Ravvicinate
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello per tre distinti episodi di evasione. Pur essendo autorizzato a lasciare il proprio domicilio per recarsi al Serd (Servizio per le Dipendenze), l’uomo era rimasto fuori casa ben oltre i limiti temporali stabiliti. Le condotte, avvenute a gennaio 2017, erano state qualificate dai giudici di merito come reato di evasione.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il suo comportamento non costituisse evasione, ma una semplice violazione delle prescrizioni, e contestando l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte: Il reato di evasione e la recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. Secondo gli Ermellini, i motivi del ricorso erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti, senza un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza d’appello.
La Distinzione tra Semplice Violazione e Reato
Il punto centrale della decisione è la qualificazione della condotta. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato: l’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, anche in presenza di un’autorizzazione, integra il reato di evasione qualora non vengano rispettate le prescrizioni relative ai limiti temporali. Il superamento di tali limiti non è una mancanza di poco conto, ma una vera e propria elusione del controllo dell’autorità giudiziaria, che mina la finalità stessa della misura restrittiva.
Il Rilievo della Recidiva e della Pericolosità Sociale
Anche la censura relativa all’applicazione della recidiva aggravata (ex art. 99, comma 4 c.p.) è stata giudicata infondata. La Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato il ‘nutrito curriculum’ criminale dell’imputato, caratterizzato da molteplici condanne per reati contro il patrimonio. Secondo i giudici, queste condotte, commesse in un arco di tempo apprezzabile, erano sintomatiche di un’accentuata capacità criminale e di una concreta pericolosità sociale. Di conseguenza, l’applicazione dell’aggravante era pienamente giustificata.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile principalmente per due ragioni. In primo luogo, le doglianze sulla responsabilità penale erano riproduttive di motivi già vagliati e disattesi in appello, senza introdurre nuovi e validi argomenti critici. I giudici di merito avevano logico e correttamente motivato perché il ritardo nel rientro costituisse reato di evasione.
In secondo luogo, le critiche sull’applicazione della recidiva sono state considerate generiche e manifestamente infondate. La Corte ha sottolineato come la valutazione della pericolosità sociale, basata sui precedenti penali specifici, fosse un’argomentazione solida e immune da vizi logici, in linea con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Anzitutto, riafferma con forza che le autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare devono essere interpretate e rispettate con estremo rigore. Qualsiasi violazione dei limiti temporali espone al rischio concreto di una condanna per il reato di evasione. In secondo luogo, evidenzia come la storia criminale di un imputato non sia un dettaglio trascurabile, ma un elemento cruciale che il giudice può e deve considerare per valutare la pericolosità sociale e, di conseguenza, applicare istituti come la recidiva, con un inevitabile inasprimento della sanzione penale.
Uscire di casa durante la detenzione domiciliare con autorizzazione, ma rientrare in ritardo, è sempre reato di evasione?
Sì, secondo questa ordinanza. La Corte ha stabilito che rimanere fuori dal luogo di detenzione oltre i limiti temporali stabiliti integra il delitto di evasione e non una semplice violazione delle prescrizioni, poiché elude il controllo dell’autorità giudiziaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni erano una mera ripetizione di quelle già correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza. Inoltre, le lamentele sulla recidiva sono state giudicate generiche e manifestamente infondate.
In che modo il passato criminale dell’imputato ha influenzato la decisione?
Il nutrito curriculum criminale dell’imputato, in particolare per reati contro il patrimonio, è stato considerato un elemento sintomatico di un’accentuata capacità criminale e pericolosità sociale. Ciò ha giustificato la corretta applicazione dell’aggravante della recidiva, confermando la valutazione fatta dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41313 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41313 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
28/RG 21543
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epi con cui è stato condannato in ordine a tre distinte condotte di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile:
perché – quanto al motivo in punto di an della responsabilità – le doglianze sono meramente riproduttive di motivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridi giudice di merito, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico (si veda pag. sentenza, là dove i Giudici di merito, anche con il puntuale riferimento all’orientamen legittimità, hanno escluso che la condotta realizzata il 12 gennaio del 2017 costituisse una m violazione delle prescrizioni, ritenendo correttamente che la condotta integrasse il deli evasione dal momento che il COGNOME– sebbene autorizzato ad uscire per recarsi al Serd- era rimasto fuori il luogo del domicilio ben oltre i limiti temporali stabili ; analogamente congruo e corretto i Giudici hanno sussunto anche l’episodio del 14 e del 26 gennaio 2017 ne reato di evasione sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla Pg procedente – pag. 3 e 4 )
perché- quanto alla censura inerente alla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. doglianze sono generiche, non confrontandosi con le argomentazioni poste a fondamento della motivazione , e manifestamente infondate avendo la Corte di appello fatto corretta applicazio dei principi di diritto ( ex multis, Sez. 3 , n 33299 del 16/11/2016 COGNOME); correttamente è stato stigmatizzato il nutrito curriculum del COGNOME – che ha riportato molteplici condanne per reati contro il patrimonio, peraltro commessi in un arco di tempo apprezzabile- dandosi, dunqu atto di come le condotte sub iudice fossero sintomatiche ed evocative della accresciuta ed accentuata capacità criminale e pericolosità sociale del ricorrente( cfr pag. 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE del ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025. COGNOME, .ATA ,