Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51147 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51147 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per i reati di evasione nei confronti di tutti gli imputati il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri nei del solo imputato NOME COGNOME;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente NOME COGNOME lamenta vizio motivazione quanto alla insufficiente motivazione della sentenza emessa della Corte di Appello – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnat logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il prop sindacato;
Rilevato che il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME – con cui il ricorrente lamen violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. – è indeducibile perché fondato su moti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmen disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltan apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La Corte di Appello, infatti, ha adeguatamente motivato circa la specifica gravità del fatto (data, oltre che dalla elusione dell’autorizzazione ott per partecipare al processo a proprio carico, anche dal contatto con all:ri soggetti pregiudicat in sé ostativq, all’applicazione dell’istituto di favore, e il ricorso non fa altro che f generici enunciati censori;
Rilevato che il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME– con cui il ricorrent lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. – è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quell decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato che l’unico motivo di NOME COGNOME – con cui lamenta violazione di legge quanto all’inquadramento del fatto accertato nella violazione prevista dall’art.385 cod.pen. non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi d merito; rilevato, in particolare, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 8 e 9 de sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della riten sussistenza del reato, data dalla divergenza del contegno dell’imputato rispetto ai limiti fis nell’autorizzazione, che segnava il codice di comportamento da tenere nell’arco di tempo in cui era consentito derogare al regime detentivo, oltre il quale la condotta, non rientrand appunto, nell’ambito di quella autorizzata, costituiva una violazione degli obblighi legati misura applicata;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.