Il Reato di Evasione e i Limiti della Particolare Tenuità
Il reato di evasione rappresenta una delle violazioni più sensibili nel sistema dell’esecuzione penale, poiché mina direttamente il controllo dello Stato sul condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali relativi alla punibilità di questa condotta, specialmente quando il ricorrente cerca di invocare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti
Il caso riguarda un uomo che, già condannato nei gradi precedenti, ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di evasione per non aver rispettato gli orari previsti dal permesso di uscita.
Davanti ai giudici di legittimità, la difesa ha sollevato tre motivi principali: l’errata valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), vizi formali nella contestazione della recidiva nel decreto di citazione e la sussistenza della forza maggiore. Nello specifico, l’imputato sosteneva che il ritardo nel rientro fosse stato causato da un incidente stradale, configurando dunque un’impossibilità oggettiva di rispettare l’orario prescritto.
La Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. I giudici di legittimità hanno confermato la validità della sentenza d’appello, sottolineando come la motivazione fornita dai giudici di merito fosse congrua e priva di vizi logici.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che la gravità del reato di evasione commesso non permetteva l’applicazione del beneficio della tenuità del fatto, data la natura della condotta e l’intensità del dolo dimostrata dal soggetto. Inoltre, i vizi procedurali lamentati sono stati definiti come meri errori materiali già rettificati durante il giudizio, senza alcun pregiudizio per il diritto di difesa.
Le Motivazioni
Per quanto concerne il cuore della vicenda, ovvero l’applicabilità dell’articolo 131-bis c.p., le motivazioni della Corte si sono concentrate sull’intensità del dolo e sulla durata dell’evasione. I giudici hanno chiarito che non basta un’assenza di breve durata se il contesto della condotta rivela una chiara volontà di sottrarsi ai controlli. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato che l’intensità del dolo e la tipologia di precedenti penali escludevano a priori la possibilità di considerare il fatto come “tenue”.
In merito alla forza maggiore, la Corte ha smontato la tesi difensiva analizzando i tempi: l’orario dell’incidente stradale dichiarato non coincideva con la violazione degli orari del permesso. Tale discrepanza ha reso il motivo manifestamente infondato, privando la scusa del carattere di necessità e imprevedibilità richiesto dalla legge.
Le Conclusioni
In conclusione, la decisione ribadisce che il reato di evasione richiede un rigore interpretativo costante. Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano che chi beneficia di permessi di uscita deve osservare con la massima precisione gli orari stabiliti. Qualsiasi ritardo deve essere giustificato da eventi non solo documentati, ma logicamente e temporalmente compatibili con l’impedimento dichiarato.
Il rigetto del ricorso ha comportato inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3000 euro a favore della Cassa delle Ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza delle doglianze presentate.
Si può ottenere l’esclusione della pena per un reato di evasione di breve durata?
Non necessariamente; la Cassazione ha stabilito che la tenuità del fatto dipende dall’intensità del dolo e dalla gravità complessiva della condotta, non solo dal tempo trascorso fuori.
Un incidente stradale è sempre valido come scusa per un ritardo nel rientro?
No, deve essere dimostrato che l’incidente costituisca una forza maggiore e che gli orari del sinistro siano perfettamente compatibili con il ritardo contestato.
Cosa accade se la recidiva non è descritta dettagliatamente nel decreto di citazione in appello?
Se si tratta di un errore materiale e la recidiva era già stata correttamente contestata in primo grado, la rettifica in udienza sana il vizio e la condanna resta valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7887 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7887 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 27200/25
Ritenuto che la Corte di appello di Bari ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, con riguardo al profilo attinente l’art. 131-bis c.p., in considerazione di osservato sull’intensità del dolo e della durata dell’evasione;
ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di riconoscimento della recidiva a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione d provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca, tipologia e numero di precedenti penali a suo carico, mentre è del tutto infondato il vizio rilevato in ordine alla man descrizione della recidiva nel decreto di citazione in appello, trattandosi di un mero err materiale, rettificato durante l’udienza di appello, non essendovi alcun dubbio sulla ritua contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale nel corso del giudizio primo grado, ritenuta sussistente limitatamente a quella reiterata e infraquinquennale nell sentenza di primo grado;
ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo in merito alla dedotta forza maggiore atteso quanto evidenziato in sentenza sull’orario dell’incidente rispetto alla violazione d orari del permesso di uscita;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 112i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2026
Il Consi Here estensore
Il Prèsiderge