Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45067 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45067 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME ed i motivi nuovi presentati dalla difesa con cui si insiste sulla insussistenza del delitto di evasione alla luce della rilevata deviazion percorso più breve;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente vagliata dai Giudici di merito che hanno rilevato che il ricorrente si era recato presso altro l (supermercato di famiglia) senza la relativa autorizzazione, effettuando un percorso più lungo per raggiungere lo studio dentistico ove era stato autorizzato ad andare (in tal senso d intendersi la enunciata “deviazione” dal percorso più breve), ove era stato visto parlare co soggetto gravato con precedenti penali;
ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo tenuto conto che la decisione dà conto della non scarsa offensività del fatto a fondamento della invocata causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., valorizzando la circostanza che il ricorrente fosse stato visto conversare co soggetto pregiudicato;
ritenuto che egualmente riproduttivo di censura confutata dalla Corte di merito con corrett argomenti in fatto e diritto è il terzo motivo avendo la decisione posto l’accento sulla nega personalità del ricorrente e sulle modalità della condotta rilevando come la pena applicata non potesse ulteriormente essere ridotta essendo il Giudice di primo grado partito, nell determinazione del trattamento sanzionatorio, da una pena inferiore al minimo edittale (dieci mesi);
rilevato che i motivi nuovi, che ripropongono il motivo già oggetto di ricorso principale insistono su aspetti lessicali chiaramente inconferenti, tenuto conto che la motivazione dell decisione risulta chiara nella parte in cui ha valorizzato il diverso luogo in cui è stato contr il COGNOME mentre parlava con soggetto pregiudicato all’interno del supermercato di famiglia luogo che non era autorizzato a raggiungere;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurD tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023