Il reato di evasione e la detenzione domiciliare
Il reato di evasione costituisce una fattispecie penale di particolare rilievo, specialmente quando riguarda soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione in carcere, come la detenzione domiciliare. La recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità penale in caso di allontanamento non autorizzato dal domicilio.
Il reato di evasione nella giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, senza la necessaria autorizzazione del giudice, integri pienamente il reato di evasione. Tale condotta lede l’interesse dello Stato al controllo sulla corretta esecuzione delle pene e delle misure cautelari. Nel caso in esame, l’imputato era stato condannato nei gradi di merito poiché, durante un controllo delle forze dell’ordine, non era stato rinvenuto presso la propria abitazione.
Analisi del caso concreto
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, la difesa non è stata in grado di dimostrare l’esistenza di un’autorizzazione formale che giustificasse l’assenza dal domicilio al momento del controllo. La Corte d’Appello aveva già evidenziato come il mancato rinvenimento del soggetto costituisse prova sufficiente della violazione degli obblighi imposti.
La prova dell’autorizzazione nel reato di evasione
Un punto centrale della decisione riguarda l’onere della prova relativo alle autorizzazioni. Non è sufficiente dichiarare genericamente di essere stati autorizzati ad allontanarsi; è necessario che tale circostanza risulti da atti certi e verificabili. La genericità delle doglianze espresse nel ricorso ha portato i giudici a ritenere l’impugnazione meramente riproduttiva di quanto già discusso e respinto nelle fasi precedenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla manifesta infondatezza e genericità del ricorso. I giudici hanno osservato che i motivi presentati dalla difesa non si confrontavano in modo critico con le argomentazioni lineari e conformi al diritto espresse dalla Corte d’Appello. In particolare, è stato sottolineato che il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure del secondo grado di giudizio, senza apportare elementi di novità o evidenziare errori logico-giuridici specifici nella sentenza impugnata. Il mancato rinvenimento presso l’abitazione, in assenza di prove su autorizzazioni concesse, rende la condotta oggettivamente sussumibile nella fattispecie penale contestata.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna, dichiarando il ricorso inammissibile. Tale esito comporta non solo la definitività della pena per il reato di evasione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce l’importanza di una difesa tecnica che sappia confrontarsi puntualmente con le motivazioni dei giudici di merito, evitando ricorsi basati su argomentazioni generiche o meramente ripetitive.
Cosa accade se un detenuto domiciliare non viene trovato in casa?
Il soggetto rischia una condanna per il reato di evasione ai sensi dell’articolo 385 del codice penale, a meno che non possa dimostrare di aver ricevuto una specifica autorizzazione all’allontanamento.
Quando un ricorso per cassazione è considerato generico?
Un ricorso è generico quando si limita a riproporre le stesse lamentele già espresse in appello senza contestare i punti specifici della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le sanzioni pecuniarie per un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, la legge prevede il pagamento di una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51362 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51362 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 25608/23 Delija
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel motivo di ricorso – attinente alla violazione legge e al vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato -, che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell’atto appello, né si confrontano con le valutazioni effettuate dalla Corte, all’esito di esame svilup con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove rappresentato il mancato rinvenimento dell’imputato presso l’abitazione, essendo rimasta totalmente indimostrata la concessione di autorizzazioni all’allontanamento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2023