Reato di evasione: quando l’allontanamento dai domiciliari diventa definitivo
Il reato di evasione rappresenta una violazione diretta dell’autorità giudiziaria e delle misure restrittive imposte per la tutela della collettività. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla configurabilità di questo delitto, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso e della valutazione dell’elemento psicologico del reo.
Il caso: l’allontanamento dalla custodia domiciliare
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per aver violato gli obblighi della custodia domiciliare. Il soggetto si era allontanato dal luogo di detenzione senza alcuna autorizzazione, integrando così la fattispecie prevista dall’art. 385 del Codice Penale. In sede di legittimità, la difesa ha tentato di contestare la sussistenza dell’elemento soggettivo, ovvero la reale intenzione di evadere, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come le doglianze presentate fossero aspecifiche, limitandosi a riproporre argomenti già ampiamente trattati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. In particolare, è stato ribadito che il reato di evasione non richiede un dolo specifico particolare, essendo sufficiente la volontà di sottrarsi alla custodia.
Il rigetto delle attenuanti e della recidiva
Un punto centrale della decisione riguarda il trattamento sanzionatorio. La difesa aveva lamentato l’applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che:
1. La questione della recidiva non era stata sollevata correttamente in appello, rendendola preclusa in sede di legittimità.
2. Le attenuanti generiche non possono essere concesse automaticamente, specialmente in presenza di precedenti penali specifici che denotano una spiccata capacità a delinquere.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura del ricorso per Cassazione, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando i motivi di impugnazione sono meramente riproduttivi di quelli già esaminati, il ricorso è destinato all’inammissibilità. Per quanto riguarda il reato di evasione, la Corte ha accertato che l’imputato si è allontanato con piena coscienza e volontà, rendendo irrilevanti eventuali giustificazioni non supportate da prove concrete. La presenza di numerosi precedenti penali ha inoltre legittimato il rigetto di ogni beneficio sanzionatorio, confermando la severità necessaria verso chi dimostra di non rispettare le prescrizioni giudiziarie.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il reato di evasione si perfeziona con il semplice allontanamento volontario dal domicilio coatto. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende sottolinea la natura deflattiva del filtro di ammissibilità in Cassazione. Per chi si trova in regime di custodia domiciliare, il rispetto rigoroso delle prescrizioni è l’unica via per evitare un aggravamento della posizione penale e l’impossibilità di accedere a benefici futuri.
Quando si configura il reato di evasione dai domiciliari?
Il reato si configura nel momento in cui il soggetto si allontana volontariamente dal luogo di custodia senza la necessaria autorizzazione del giudice.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché presentava motivi generici e ripeteva argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Si possono ottenere le attenuanti generiche in presenza di precedenti?
Il giudice può negare le attenuanti generiche se i precedenti penali del soggetto dimostrano una condotta recidiva e una particolare gravità del profilo criminale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5802 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5802 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 26064/2025 Argiento
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge e la carenza della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità, in particolare in relazione alla sussistenza dell’elemento psicologico, è inammissibile in quanto fondato su argomenti aspecifici e meramente riproduttivi delle stesse doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, che ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato di evasione, essendosi l’imputato allontanato con coscienza e volontà dal luogo di custodia domiciliare (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata e pag. 3 della sentenza di primo grado);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge in ordine all’applicazione della recidiva contestata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è anch’esso inammissibile sia in riferimento al primo profilo, non avendo l’applicazione della recidiva costituito oggetto dei motivi di appello, sia in riferimento al secondo profilo, avendo il giudice del merito escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dei numerosi precedenti penali specifici dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026