Reato di Evasione: Anche una Breve Uscita Costa Caro
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine in materia di arresti domiciliari: il reato di evasione si configura con qualsiasi allontanamento non autorizzato, a prescindere dalla sua durata o dalla distanza percorsa. Questa decisione sottolinea il rigore con cui la giurisprudenza interpreta la violazione delle misure cautelari, offrendo importanti spunti di riflessione sulla natura del reato e sulle conseguenze per chi è sottoposto a restrizioni della libertà personale.
I Fatti del Caso: Un Allontanamento Contestato
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. L’imputato aveva lasciato la propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari, violando gli orari di uscita consentiti. Nel suo ricorso in Cassazione, egli contestava la rilevanza penale del suo gesto e criticava la decisione dei giudici di merito di non aver concesso la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
L’Analisi della Corte sul Reato di Evasione
La Suprema Corte ha respinto il primo motivo di ricorso definendolo di una ‘genericità assoluta’. I giudici hanno chiarito che, secondo un orientamento ormai consolidato, il reato di evasione è integrato da ‘qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione’.
Non assumono alcun rilievo, ai fini della configurabilità del reato:
* La durata dell’allontanamento.
* La distanza percorsa.
* I motivi che hanno spinto il soggetto a violare la misura.
L’elemento decisivo è la violazione del vincolo custodiale e l’elusione della vigilanza, che nel caso di specie era stata accertata tramite la violazione degli orari di uscita.
La Questione della Recidiva e delle Attenuanti
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, è stato giudicato infondato. La Corte d’Appello aveva escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata in virtù di un preciso divieto normativo. La Cassazione ha confermato questa linea, sottolineando che il ricorrente non aveva fornito argomenti validi per ritenere tale norma costituzionalmente illegittima. Anzi, ha richiamato una recente pronuncia che aveva già dichiarato manifestamente infondata una simile questione di legittimità costituzionale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso generici e infondati, conducendo a una declaratoria di inammissibilità. Secondo i giudici, il ricorrente non ha fatto altro che contrapporre la propria interpretazione dei fatti a quella, congruamente motivata, della Corte d’Appello. La decisione di secondo grado era, infatti, perfettamente allineata con la giurisprudenza di legittimità consolidata sia sul concetto di evasione sia sul bilanciamento delle circostanze in presenza di recidiva.
Conclusioni: La Linea Dura della Cassazione sul Reato di Evasione
L’ordinanza in esame conferma la linea di rigore della Suprema Corte sul reato di evasione. La decisione ha conseguenze pratiche significative: chi si trova agli arresti domiciliari deve essere consapevole che ogni minima violazione delle prescrizioni può comportare una nuova condanna penale. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona tali comportamenti.
Un allontanamento di breve durata dagli arresti domiciliari costituisce reato di evasione?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza citato nel provvedimento, qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione integra il reato di evasione, indipendentemente dalla sua durata o dalla distanza percorsa.
Le motivazioni personali possono giustificare un allontanamento non autorizzato?
No, la sentenza chiarisce che i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sono irrilevanti ai fini della configurazione del reato di evasione. L’elemento che conta è la violazione del vincolo custodiale.
Le attenuanti generiche possono prevalere sulla recidiva reiterata?
No, nel caso di specie la Corte ha confermato che un preciso divieto normativo impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, e ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40535 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40535 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bologna che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto ,non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, stante comunque la verificata violazione degli orari di uscita dall’abitazione;
ritenuto che anche il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni della esclusa prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva reiterata ostandovi un preciso divieto normativo senza che siano state illustrate adeguatamente le ragioni per le quali detta disposizione dovrebbe essere ritenuta costituzionalmente illegittima (sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, cfr. Sez. 3, 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747);
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2025
Il Consi COGNOME re estensore COGNOME
I1’9residente