Reato di Evasione: Anche un Allontanamento Breve è Reato
Il reato di evasione è una fattispecie che il nostro ordinamento punisce severamente, a tutela dell’autorità delle decisioni giudiziarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce l’interpretazione rigorosa della norma, chiarendo che qualsiasi allontanamento non autorizzato dagli arresti domiciliari integra il reato, senza che la durata o la distanza percorsa possano fungere da scusanti. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bari per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione. Avverso la sentenza di condanna, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un’errata valutazione da parte dei giudici di merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso presentato come ‘generico’ e non in grado di scalfire la solida motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva correttamente applicato i principi consolidati in materia, confermando la responsabilità penale del ricorrente.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Reato di Evasione
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per riaffermare un principio fondamentale in tema di reato di evasione: per la configurazione del delitto è sufficiente qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari avvenuto senza la prescritta autorizzazione.
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno chiarito che sono del tutto irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, i seguenti elementi:
* La durata dell’allontanamento: anche un’assenza di pochi minuti è sufficiente a integrare il reato.
* La distanza dello spostamento: non importa se il soggetto si sia allontanato di pochi metri o di chilometri.
* I motivi dell’allontanamento: le ragioni personali che spingono il soggetto a violare la misura restrittiva non escludono la punibilità, a meno che non integrino una causa di giustificazione riconosciuta dalla legge (es. stato di necessità).
L’ordinanza si allinea perfettamente con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui la norma tutela l’esigenza di controllo da parte dell’autorità giudiziaria sul soggetto sottoposto a misura cautelare. Eludere tale vigilanza, anche solo temporaneamente, costituisce una violazione del vincolo imposto e, di conseguenza, integra il reato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma la linea di rigore della giurisprudenza sul reato di evasione. Per chi si trova agli arresti domiciliari, il messaggio è inequivocabile: non esiste un ‘margine di tolleranza’. Qualsiasi uscita dall’abitazione, se non preventivamente autorizzata dal giudice competente, è penalmente rilevante. La decisione evidenzia inoltre le conseguenze negative di un ricorso in Cassazione infondato o generico: oltre alla conferma della condanna, si aggiungono ulteriori oneri economici significativi, come il pagamento delle spese e della sanzione alla cassa delle ammende. È quindi fondamentale che un eventuale ricorso sia fondato su motivi solidi e specifici, in grado di contestare efficacemente la logica della decisione impugnata.
Cosa costituisce il reato di evasione dagli arresti domiciliari?
Qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo designato per gli arresti domiciliari. Secondo la Corte, questo comportamento è sufficiente per integrare il reato, a prescindere da altri fattori.
La durata dell’assenza o la distanza percorsa sono rilevanti per il reato di evasione?
No, la sentenza chiarisce che la durata dell’allontanamento, la distanza percorsa o i motivi personali (salvo cause di giustificazione legalmente riconosciute) non hanno alcuna rilevanza per escludere la sussistenza del reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione in un procedimento penale?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata determinata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46179 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46179 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/10/1986
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntu motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integrazione de fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reat di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti dorniciliari senza autorizzazione non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
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Il Presidente