Reato di Evasione: Quando un Allontanamento è Reato?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11325/2024, si è nuovamente pronunciata sul reato di evasione, chiarendo i contorni di questa fattispecie delittuosa. La decisione offre spunti importanti per comprendere quando un allontanamento dagli arresti domiciliari, anche se di breve durata, possa configurare una violazione penalmente rilevante. L’analisi della Suprema Corte si sofferma sulla genericità dei motivi di ricorso e ribadisce un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Il Fatto all’Origine della Pronuncia
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che lo aveva condannato per il delitto di evasione. L’imputato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione senza la prescritta autorizzazione del giudice. Di fronte alla Suprema Corte, ha tentato di contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e ha invocato, seppur genericamente, lo stato di necessità come causa di giustificazione.
Il Reato di Evasione secondo la Giurisprudenza
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha colto l’occasione per riaffermare un principio fondamentale in materia di reato di evasione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il delitto previsto dall’art. 385 del codice penale qualsiasi allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare avvenuto senza autorizzazione.
La Corte ha specificato che, ai fini della configurazione del reato, non assumono alcun rilievo elementi quali:
* La durata dell’allontanamento.
* La distanza percorsa rispetto al luogo di detenzione.
* I motivi specifici che hanno spinto il soggetto a eludere la vigilanza sullo stato custodiale.
Questo approccio rigoroso mira a tutelare l’autorità delle decisioni giudiziarie e a garantire l’effettività delle misure restrittive della libertà personale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha giudicato i motivi addotti dal ricorrente come affetti da “genericità” rispetto alla puntuale motivazione della Corte di Appello. I giudici di merito avevano, infatti, congruamente motivato la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integrazione del reato di evasione. Il ricorso, secondo la Cassazione, non ha fatto altro che contrapporre argomentazioni vaghe a una decisione ben fondata, senza riuscire a scalfire la logicità del ragionamento seguito nei precedenti gradi di giudizio.
Anche la doglianza relativa allo stato di necessità è stata ritenuta generica e, pertanto, inidonea a giustificare un annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha evidenziato come tali punti fossero già stati esaminati e respinti dalla Corte territoriale nel pieno rispetto della giurisprudenza consolidata.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, conseguenze economiche dirette per il ricorrente. La Corte ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che un ricorso per cassazione, per avere successo, deve basarsi su motivi specifici e pertinenti, capaci di evidenziare vizi logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata, e non su generiche contestazioni dei fatti o delle valutazioni di merito.
Per configurare il reato di evasione, quanto tempo bisogna rimanere fuori dal luogo degli arresti domiciliari?
Secondo la decisione, la durata dell’allontanamento non ha alcun rilievo. Qualsiasi allontanamento non autorizzato, a prescindere dalla sua durata, integra il reato di evasione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
La motivazione che spinge una persona ad allontanarsi dagli arresti domiciliari può escludere il reato di evasione?
No, la Corte ha specificato che i motivi che inducono il soggetto ad allontanarsi non assumono rilievo per escludere il reato, a meno che non integrino una specifica causa di giustificazione, come lo stato di necessità, che deve però essere provata in modo puntuale e non solo genericamente affermata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla pu motivazione della Corte di appello di Venezia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo alt uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integ il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari s autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sulla integrazione dell fattispecie del reato di evasione e sulla sussistenza dello stato di necessità, tenuto conto parimenti generica articolazione dei motivi su tali punti, già vagliati dalla Corte di mer rispetto della consolidata giurisprudenza di legittimità;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Cons liere estensore
Il Presldente