Reato di Evasione: Quando l’Allontanamento dagli Arresti Domiciliari è Reato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul reato di evasione, disciplinato dall’art. 385 del codice penale. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la sua condanna e ribadendo un principio consolidato: per integrare il reato è sufficiente la volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare, anche senza un fine specifico, in assenza di valide giustificazioni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un uomo condannato dalla Corte d’Appello di Messina per il reato di evasione. L’imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione. La difesa ha tentato di contestare la condanna davanti alla Corte di Cassazione, proponendo una serie di argomentazioni a sostegno della propria tesi.
Tuttavia, come evidenziato dalla stessa Corte Suprema, le deduzioni presentate nel ricorso non erano nuove, ma costituivano una mera riproposizione di questioni già ampiamente esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione e il reato di evasione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si fonda su una valutazione preliminare: il ricorso mancava dei requisiti per essere esaminato. La Corte ha rilevato che la difesa si era limitata a ripresentare le stesse tesi già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e validi motivi di diritto che potessero giustificare un annullamento della sentenza impugnata.
Di conseguenza, la condanna per il reato di evasione è diventata definitiva e al ricorrente sono state addebitate le spese processuali e un’ulteriore somma a titolo di sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio del Dolo Generico nel Reato di Evasione
Il cuore della decisione risiede nel principio giuridico che la Corte ha richiamato. La giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, per la configurazione del reato di evasione, sia sufficiente il cosiddetto ‘dolo generico’. Ciò significa che non è necessario che l’agente abbia un fine particolare (come la volontà di fuggire per sempre o di commettere altri reati), ma basta la coscienza e la volontà di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione.
La Corte ha specificato che, in presenza di questo elemento psicologico e in assenza di ‘valide cause di giustificazione’ (come, ad esempio, uno stato di necessità), qualsiasi allontanamento, anche temporaneo, integra pienamente il reato previsto dall’art. 385 c.p. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano già accertato l’esistenza del dolo e l’assenza di giustificazioni, rendendo la condanna legittima e l’appello alla Cassazione un’azione priva di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza rafforza un importante concetto procedurale e sostanziale. Dal punto di vista procedurale, un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già sconfessate in appello; deve, invece, sollevare specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione. Sul piano sostanziale, la decisione conferma la linea rigorosa della giurisprudenza in materia di reato di evasione: la violazione della misura cautelare è un fatto grave di per sé, e la semplice volontà di contravvenire all’obbligo di permanere in un dato luogo è sufficiente per essere puniti, salvo la presenza di eccezionali e comprovate cause di giustificazione. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria funge inoltre da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa è sufficiente per integrare il reato di evasione secondo la Corte?
Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte, è sufficiente qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, compiuto con dolo anche solo generico e in assenza di valide cause di giustificazione.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproduceva deduzioni che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di merito, senza presentare nuovi o validi motivi di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3954 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna la Corte ha correttamente applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in base al quale, in presenza del dolo anche soltanto generico e in assenza di valide cause di giustificazione, qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari integra il reato ex art. 385 cod. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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