Reato di evasione: anche un breve allontanamento è punibile
Il reato di evasione rappresenta una violazione degli obblighi imposti a chi si trova in stato di detenzione, inclusa quella domiciliare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i principi consolidati in materia, sottolineando come qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione integri pienamente il reato, senza che la durata o i motivi possano fungere da scusante. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i contorni di questa fattispecie.
I Fatti del Caso: L’Allontanamento dalla Detenzione Domiciliare
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Lecce per il reato di evasione. L’imputato, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, si era allontanato dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione. Di fronte alla Corte di Cassazione, la difesa ha contestato la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito e ha richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, sperando in una riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che la valutazione del materiale probatorio è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere riesaminata in sede di legittimità, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non presenti vizi logici evidenti, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Il reato di evasione secondo la giurisprudenza consolidata
La Corte ha colto l’occasione per riaffermare un principio cardine in tema di reato di evasione. Secondo l’orientamento consolidato, integra il delitto qualsiasi allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare avvenuto senza una valida autorizzazione. A tal fine, sono del tutto irrilevanti:
* La durata dell’allontanamento;
* La distanza percorsa;
* I motivi che hanno spinto il soggetto a violare la misura.
L’essenza del reato risiede nella deliberata elusione della vigilanza e nel mancato rispetto dello stato custodiale imposto dall’autorità giudiziaria.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione su due pilastri. In primo luogo, ha stabilito che i motivi del ricorso relativi alla ricostruzione dei fatti e all’accertamento del dolo non potevano essere discussi in quella sede. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione congrua e adeguata, allineata alla giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza, non era possibile una nuova e diversa valutazione delle prove.
In secondo luogo, anche il motivo relativo alla richiesta di attenuanti generiche è stato giudicato inammissibile. La Corte di merito aveva già escluso la loro concessione sulla base di una valutazione ponderata delle ragioni e della durata dell’allontanamento. Tale valutazione, essendo priva di vizi logici, non è sindacabile dalla Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la linea di rigore della giurisprudenza sul reato di evasione. La decisione serve come monito: la misura della detenzione domiciliare impone un obbligo di permanenza assoluto, che non ammette deroghe non autorizzate, per quanto brevi o apparentemente giustificate possano sembrare. La violazione di tale obbligo comporta conseguenze penali serie e la possibilità di ottenere benefici come le attenuanti generiche si riduce notevolmente quando la condotta è chiaramente contraria ai doveri imposti dalla misura cautelare.
Cosa integra il reato di evasione secondo la Corte di Cassazione?
Qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, indipendentemente dalla durata, dalla distanza dello spostamento o dai motivi che inducono il soggetto a eludere la vigilanza.
Perché la Corte ha rigettato la richiesta di attenuanti generiche?
Perché la Corte di merito aveva già escluso validamente la loro concessione, tenendo conto delle ragioni e della durata dell’allontanamento, e tale valutazione non presentava vizi logici che potessero essere riesaminati in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46192 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46192 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 18/12/1968
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Lecce, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di attenuanti generiche appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso ragioni valide peer concederle tenuto conto di quanto osservato sulle ragioni e durata dell’allontanamento, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
Il Consi •ere estensore
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Il Presidente