Reato di Evasione: Quando un Semplice Allontanamento Costa Caro
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza i contorni del reato di evasione, chiarendo come la sua integrazione non dipenda né dalla durata né dalle ragioni dell’allontanamento. La pronuncia in esame (ordinanza n. 41359/2025) offre un’importante lezione sulla rigidità con cui la legge considera la violazione degli arresti domiciliari, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni.
Il Caso: Ricorso contro la Condanna per Evasione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che lo aveva condannato per il delitto di evasione previsto dall’articolo 385 del codice penale. Il ricorrente, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dal luogo di detenzione senza autorizzazione. Nel suo ricorso per Cassazione, ha cercato di contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
La Decisione della Cassazione sul Reato di Evasione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo presentato del tutto generico e non in grado di scalfire la solida motivazione della sentenza d’appello. La decisione si fonda su un principio cardine della giurisprudenza di legittimità in materia.
La Congrua Motivazione della Corte d’Appello
I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse motivato in modo puntuale e congruo la sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integrazione della fattispecie delittuosa. La decisione impugnata si era, infatti, allineata all’orientamento consolidato della giurisprudenza.
L’Irrilevanza di Durata, Distanza e Motivi
Il punto centrale della pronuncia è la riaffermazione del principio secondo cui, per configurare il reato di evasione, è sufficiente qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari avvenuto senza la prescritta autorizzazione. La Cassazione sottolinea come non assumano alcun rilievo, ai fini della configurabilità del reato, elementi quali:
* La durata dell’assenza;
* La distanza dello spostamento;
* I motivi che hanno indotto il soggetto a eludere la vigilanza.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi sulla manifesta infondatezza e genericità del ricorso. Il ricorrente non ha sollevato questioni di diritto in grado di mettere in discussione l’interpretazione costante e pacifica dell’art. 385 c.p. La motivazione della Corte si allinea perfettamente all’orientamento secondo cui il bene giuridico tutelato dalla norma è l’autorità dello Stato e l’effettività dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Di conseguenza, qualsiasi violazione volontaria di tale provvedimento, anche se minima, ne costituisce un’offesa e integra il delitto. La condanna al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende, prevista dall’art. 616 c.p.p., è una conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso, commisurata alla natura delle questioni sollevate.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un chiaro monito per chiunque si trovi in regime di arresti domiciliari. La decisione conferma che non esistono ‘piccole’ o ‘giustificabili’ evasioni. Qualsiasi uscita non autorizzata, anche per pochi minuti o per ragioni apparentemente futili, è considerata a tutti gli effetti un reato di evasione, con le conseguenti e gravi sanzioni penali. La rigidità della norma e della sua interpretazione giurisprudenziale non lascia spazio a giustificazioni a posteriori, ponendo l’accento sul dovere assoluto di rispettare le prescrizioni imposte dal giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché il motivo dedotto era generico e non contestava validamente la puntuale motivazione della Corte d’Appello, che si era conformata a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Quali elementi sono necessari per configurare il reato di evasione secondo la Cassazione?
Secondo la Corte, per configurare il reato di evasione è sufficiente qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari che avvenga senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
La durata o i motivi dell’allontanamento dagli arresti domiciliari hanno importanza ai fini del reato di evasione?
No, la Corte ha ribadito che la durata dell’allontanamento, la distanza percorsa o i motivi che inducono il soggetto a violare la misura restrittiva sono del tutto irrilevanti per la configurazione del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41359 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41359 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FINALE LIGURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg 23599/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Milano ma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integrazione della fattisp delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiate;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannall0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso I’l dicembre 2025
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