Reato di Evasione: Anche una Breve Uscita è Reato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di reato di evasione dagli arresti domiciliari: la durata e la distanza dell’allontanamento non autorizzato sono irrilevanti. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere la severità con cui l’ordinamento giuridico tratta la violazione delle misure cautelari, sottolineando come l’elemento centrale del reato sia la semplice elusione della vigilanza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. La persona, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanata dalla propria abitazione senza autorizzazione. La difesa aveva tentato di minimizzare la gravità del fatto, probabilmente facendo leva sulla breve durata dell’assenza o sulla ridotta distanza percorsa. Tuttavia, la Corte di Appello aveva confermato la responsabilità penale, decisione poi impugnata davanti alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Reato di Evasione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati dal ricorrente affetti da ‘genericità’. Secondo i giudici, la motivazione della Corte d’Appello era puntuale e congrua nel dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi del reato di evasione previsto dall’art. 385 del codice penale. La decisione si allinea perfettamente con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che interpreta in modo rigoroso la condotta di evasione.
Analisi dei motivi di inammissibilità
La Cassazione ha smontato le argomentazioni difensive, evidenziando come queste non scalfissero la solidità della decisione impugnata. In particolare, è stata giudicata generica anche la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, soprattutto in considerazione della ‘recidiva reiterata’ del soggetto, che per legge impediva un giudizio di prevalenza delle attenuanti.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella riaffermazione del principio secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari avvenuto senza autorizzazione. La Corte ha specificato che non assumono alcun rilievo, ai fini della configurabilità del reato:
* La durata dell’assenza;
* La distanza dello spostamento;
* I motivi che inducono il soggetto a eludere la vigilanza sullo stato custodiale.
Nel caso specifico, i giudici hanno anche rilevato una palese assenza di correlazione tra l’orario in cui l’imputato era uscito e l’autorizzazione di cui era in possesso per quello stesso giorno, ma valida per altre modalità o orari. Il controllo era infatti avvenuto mentre l’individuo si stava dirigendo verso la propria abitazione, confermando l’avvenuto allontanamento illecito. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza funge da importante monito: lo stato di detenzione domiciliare impone un obbligo di permanenza assoluto, derogabile solo da un’autorizzazione esplicita e specifica dell’autorità giudiziaria. L’interpretazione rigorosa della norma non lascia spazio a giustificazioni basate sulla presunta lieve entità della violazione. Anche un’assenza di pochi minuti o per percorrere pochi metri è sufficiente a integrare il delitto di evasione, con tutte le conseguenze penali che ne derivano. La decisione sottolinea che l’unico elemento che conta è la rottura del vincolo imposto dalla misura cautelare, a prescindere dalle circostanze concrete che l’hanno determinata.
Per integrare il reato di evasione, quanto tempo bisogna rimanere fuori dal luogo degli arresti domiciliari?
La durata dell’allontanamento è completamente irrilevante. Secondo la Corte, qualsiasi allontanamento non autorizzato, anche se di brevissima durata, è sufficiente per configurare il reato.
La distanza percorsa durante l’allontanamento incide sulla configurabilità del reato di evasione?
No, la distanza dello spostamento, così come la durata, non assume alcun rilievo. L’elemento chiave è la semplice violazione dell’obbligo di rimanere nel luogo di detenzione, a prescindere da quanto lontano ci si sia spostati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7622 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 18/09/1990
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania che, contrariamente a quanto dedotto nel ricors ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integra della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniforma consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il r di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazio non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi ch inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, ciò anche in considerazi della ravvisata assenza di correlazione tra l’orario dell’uscita e l’autorizzazione rife stesso giorno, per le modalità del controllo avvenuto mentre l’imputato si stava dirige verso la propria abitazione;
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio pe il diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza con la reci reiterata vietata per legge;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente COGNOME COGNOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in eur 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 gennaio 2025
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Il Presidente