Reato di Evasione: Quando un Allontanamento dagli Arresti Domiciliari è Punibile?
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di reato di evasione, chiarendo che qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione domiciliare integra il delitto, senza che la durata o la distanza dello spostamento possano escluderne la punibilità. Questa pronuncia offre un’importante lezione sulla rigidità con cui la legge interpreta gli obblighi imposti a chi si trova in stato di restrizione della libertà personale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato si era allontanato dal proprio domicilio, dove si trovava agli arresti. Nel suo ricorso per Cassazione, egli lamentava che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente tutti gli elementi del caso, inclusa la possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Reato di Evasione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati dal ricorrente del tutto generici. Secondo i giudici, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione puntuale e congrua, allineata con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni alla base della decisione sono chiare e si articolano su due punti principali.
L’Irrilevanza di Durata, Distanza e Motivi
La Corte ha sottolineato che, per configurare il reato di evasione, è sufficiente un qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari avvenuto senza autorizzazione. La giurisprudenza è costante nel ritenere che non assumono alcun rilievo, ai fini dell’integrazione del reato, elementi quali:
– La durata dell’allontanamento;
– La distanza percorsa;
– I motivi che hanno indotto il soggetto a violare la misura.
Il delitto si perfeziona nel momento stesso in cui la persona elude la vigilanza a cui è sottoposta, a prescindere da ogni altra circostanza. La motivazione della Corte d’Appello, che si era uniformata a questo principio, è stata quindi ritenuta corretta e inattaccabile.
Il Rigetto della Causa di Non Punibilità
Anche il motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto) è stato giudicato generico. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente spiegato le ragioni del suo diniego, basandosi sia sulla gravità del fatto sia sull’intensità del dolo (l’intenzione di commettere il reato). In assenza di indicazioni precise da parte del ricorrente sulla durata e sulle effettive ragioni dell’allontanamento, non era possibile pervenire a una diversa valutazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce con fermezza la serietà degli obblighi connessi agli arresti domiciliari. Le implicazioni pratiche sono evidenti: chiunque si trovi sottoposto a tale misura deve essere consapevole che anche un allontanamento minimo e di breve durata, se non autorizzato, costituisce reato di evasione. La decisione evidenzia inoltre l’importanza di formulare ricorsi specifici e dettagliati. Argomentazioni generiche, che non si confrontano puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata, sono destinate a essere dichiarate inammissibili, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Un allontanamento di pochi minuti dagli arresti domiciliari costituisce reato di evasione?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, qualsiasi allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, anche di breve durata e a breve distanza, integra il reato di evasione se non è stato autorizzato.
Perché la Corte non ha applicato la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto che il motivo del ricorso fosse generico e che la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione adeguata per escluderla, basata sulla gravità del fatto e sull’intensità dell’intenzione criminale (dolo), in assenza di prove sulle effettive ragioni dell’allontanamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5141 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5141 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 02/06/1968
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto puntuale motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti p l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo altro uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senz autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo in merito alla non applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell’intensità del dolo, in assenza di indic sulla durata e effettive ragioni dell’allontanamento;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente COGNOME COGNOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 11 10 gennaio 2025
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