Reato di Evasione: Quando Anche una Breve Uscita è Reato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del reato di evasione, chiarendo i contorni di questa fattispecie delittuosa. Il caso riguardava un soggetto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che aveva impugnato la sua condanna sostenendo la liceità del suo breve allontanamento. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando un principio consolidato: per integrare il reato è sufficiente qualsiasi allontanamento non autorizzato, indipendentemente dalla sua durata o dalla distanza percorsa.
I Fatti del Caso: L’Allontanamento dagli Arresti Domiciliari
La vicenda trae origine dalla condanna inflitta dalla Corte d’Appello a un individuo per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali. In primo luogo, ha contestato la sussistenza stessa del reato, sostenendo la genericità delle motivazioni della corte territoriale. In secondo luogo, ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Reato di Evasione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno fornito una chiara analisi sia sulla configurabilità del reato sia sui limiti di applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto.
Il Primo Motivo: La Configurazione del Reato
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso affetto da genericità. Ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse motivato in modo congruo e puntuale, allineandosi all’orientamento giurisprudenziale dominante. Secondo tale orientamento, per configurare il reato di evasione è sufficiente qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari avvenuto senza una legittima autorizzazione. Non assumono alcun rilievo né la durata dell’assenza, né la distanza percorsa, né tantomeno i motivi personali che hanno spinto il soggetto a violare la misura cautelare. L’unico elemento che conta è la volontaria sottrazione al controllo dell’autorità.
Il Secondo Motivo: L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha validato la decisione della Corte di merito di escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte d’Appello aveva correttamente valutato la non tenuità del fatto basandosi su elementi specifici: le modalità concrete dell’azione, la particolare intensità del dolo (ossia la piena consapevolezza e volontà di trasgredire), desunta dall’arbitrarietà dell’allontanamento, e i precedenti penali specifici dell’imputato. La Suprema Corte ha ricordato che tali valutazioni di merito, se non affette da vizi logici evidenti, non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 385 del codice penale. Il bene giuridico tutelato dalla norma non è solo l’impedimento alla fuga del soggetto, ma l’autorità stessa delle decisioni giudiziarie che impongono una restrizione della libertà personale. Di conseguenza, qualsiasi atto volontario che eluda la vigilanza e violi la prescrizione di rimanere in un determinato luogo costituisce un’offesa a tale bene giuridico. La decisione di non concedere il beneficio della particolare tenuità del fatto si giustifica con la necessità di considerare non solo il danno oggettivo, ma anche la riprovevolezza della condotta e la personalità dell’autore, come dimostrato dai suoi precedenti.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di reato di evasione: la violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari è punita severamente e non ammette giustificazioni basate sulla brevità dell’assenza o sulla futilità dei motivi. La decisione serve da monito sul fatto che il rispetto delle misure cautelari è un obbligo inderogabile, la cui violazione comporta conseguenze penali significative, inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Quanto tempo bisogna stare fuori dagli arresti domiciliari per commettere il reato di evasione?
Secondo la Corte, qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari integra il reato di evasione, indipendentemente dalla sua durata, dalla distanza percorsa o dai motivi personali dell’agente.
È possibile ottenere il beneficio della ‘particolare tenuità del fatto’ per il reato di evasione?
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la decisione di escludere tale beneficio. La valutazione si è basata sulla particolare intensità della volontà di trasgredire (dolo), desunta dall’arbitrarietà dell’allontanamento, e sulla presenza di precedenti penali specifici a carico dell’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36259 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36259 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SCILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rg 18081/25
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria ma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale;
ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall’arbitrarietà dell’allontanamento e dai precedenti anche specifici, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi inficiate da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025
Il Consi Here estensore
COGNOME
Il PrestJnte