Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1641 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1641 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLA il 02/08/1970
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivi, meramente reiterativo della censura formulate in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta.
I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevante ai fini della configurabilità d reato di evasione i motivi, la durata dell’allontanamento e la circostanza che COGNOME fosse uscito dalla propria abitazione per rimanere però sotto casa a discorrere con i vicini (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977).
Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione dì una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023
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