Reato di evasione: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di evasione costituisce una violazione degli obblighi di restrizione della libertà personale che l’ordinamento sanziona con rigore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza di condanna, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi e del rispetto dei gradi di giudizio.
Il caso e la condanna per reato di evasione
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per la violazione dell’art. 385 del codice penale. Il ricorrente ha adito la Suprema Corte contestando la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p.
La genericità dei motivi di ricorso
Il primo punto analizzato dai giudici riguarda la qualità delle contestazioni mosse. Quando si impugna una sentenza per il reato di evasione, non è sufficiente riproporre le medesime argomentazioni già spese in appello. Il ricorso deve confrontarsi direttamente con le motivazioni fornite dai giudici di secondo grado, pena l’inammissibilità per genericità.
La preclusione dei motivi nuovi in Cassazione
Un aspetto cruciale della decisione riguarda l’impossibilità di introdurre questioni inedite nel giudizio di legittimità. La richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. non era stata formulata durante il processo d’appello, dove la difesa si era limitata a discutere il trattamento sanzionatorio.
Il rispetto dell’art. 606 c.p.p.
Secondo il codice di procedura penale, non possono essere dedotti in Cassazione motivi che non siano stati preventivamente sottoposti al vaglio del giudice d’appello. Questa regola serve a garantire la stabilità del processo e a evitare che la Suprema Corte si trasformi in un terzo grado di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri procedurali invalicabili. In primo luogo, le doglianze sull’elemento soggettivo sono state ritenute meramente riproduttive di quanto già esaminato e correttamente respinto dalla Corte d’Appello con argomentazioni lineari. In secondo luogo, la questione della particolare tenuità del fatto è stata dichiarata inammissibile poiché non dedotta precedentemente. Il sistema processuale impedisce di sanare in Cassazione le omissioni difensive avvenute nei gradi precedenti, specialmente quando l’atto di appello si era concentrato esclusivamente sulla misura della pena.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna per il reato di evasione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce che la difesa tecnica deve essere tempestiva e specifica in ogni fase del procedimento, poiché la Cassazione non può rimediare a strategie difensive incomplete o a motivi di ricorso privi di un reale confronto critico con la sentenza impugnata.
Cosa accade se un motivo di ricorso non viene presentato in appello?
Il motivo diventa inammissibile in Cassazione perché la legge impedisce di sollevare per la prima volta in sede di legittimità questioni che dovevano essere discusse nel secondo grado di giudizio.
Perché il ricorso per evasione può essere dichiarato generico?
Il ricorso è generico quando si limita a ripetere le stesse critiche già mosse in appello senza contestare specificamente i ragionamenti logici e giuridici contenuti nella sentenza impugnata.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51008 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51008 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 28076/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza dell’elemento soggettivo, oltre che formulate in termini assai generici, sono meramente riproduttive di censure svolte nell’atto di appello, né si confrontano con le valutazioni effet dalla Corte, all’esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi al giurisprudenza di legittimità (v. pagg. 2 e 3);
Ritenuto altresì che le censure di cui al secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appell vertente unicamente sul trattamento sanzionatorio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2023