Reato di Evasione: Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso e sulle condizioni che ostacolano l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel contesto del reato di evasione. La decisione sottolinea come la genericità dei motivi e l’abitualità della condotta siano elementi decisivi per determinare l’esito del giudizio di legittimità.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, ristretto presso il proprio domicilio, si era allontanato in più occasioni senza autorizzazione. Dopo la conferma della condanna in appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando due aspetti principali: la sua responsabilità penale e la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte sul reato di evasione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato. Di conseguenza, la condanna inflitta nei gradi di merito è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Suprema Corte si fonda su due pilastri argomentativi chiari e distinti che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità.
Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella genericità delle censure mosse dall’imputato. La Corte ha rilevato che i motivi del ricorso erano formulati in modo vago e non specifico, sia per quanto riguarda la presunta erroneità della valutazione sulla responsabilità penale, sia per la richiesta di applicazione della causa di non punibilità. È fondamentale ricordare che il giudizio in Cassazione è un giudizio di legittimità: la Corte non riesamina i fatti o le prove, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso deve indicare in modo preciso quali norme sarebbero state violate e come, senza limitarsi a una generica contestazione della decisione impugnata.
L’Abitualità della Condotta e l’Esclusione dell’Art. 131-bis c.p.
Il secondo punto cruciale riguarda la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’articolo 131-bis c.p. permette al giudice di non punire l’autore di un reato quando l’offesa è di modesta entità e il comportamento non è abituale. Nel caso di specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di negare tale beneficio. La motivazione è stata l’accertata “abitualità della condotta” dell’imputato. Essendo stati contestati plurimi allontanamenti dal domicilio, il comportamento non poteva essere considerato occasionale, ma ripetuto nel tempo. Questa serialità della violazione è una delle cause ostative esplicitamente previste dalla legge per l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce due principi fondamentali. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, formulando critiche specifiche e pertinenti alla violazione di legge, altrimenti rischia di essere dichiarato inammissibile. In secondo luogo, per il reato di evasione, la ripetitività della condotta illecita costituisce un ostacolo insormontabile per ottenere il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione evidenzia come il sistema giudiziario valuti non solo il singolo episodio, ma anche il comportamento complessivo dell’imputato nel determinare la risposta sanzionatoria.
Perché il ricorso per il reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione è necessario formulare critiche specifiche relative alla violazione di legge, non contestazioni generiche sulla responsabilità.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Il beneficio è stato negato perché la condotta dell’imputato è stata ritenuta abituale. Il provvedimento ha evidenziato che erano stati contestati plurimi allontanamenti dal domicilio, una circostanza che per legge osta all’applicazione di tale causa di non punibilità.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Con la dichiarazione di inammissibilità, la condanna è divenuta definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44473 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44473 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a RAGUSA il 02/03/1986
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso e la memoria reiterativa depositata in vista dell’udienza odierna di NOME COGNOME
sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici sia in punto di responsabilità sia con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. denegata valorizzando l’abitualità della condotta essendo contestati plurimi allontanamenti dal domicilio ove l’imputato era ristretto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
Il Consigli COGNOME relatore
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