Reato di Evasione: La Cassazione Boccia il Ricorso Troppo Generico
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di reato di evasione e di impugnazioni: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile. La decisione analizza il caso di un individuo condannato per essersi allontanato dagli arresti domiciliari, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua manifesta genericità. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Un soggetto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Contro questa sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi. Sostanzialmente, lamentava la genericità della motivazione della sentenza d’appello, la mancata considerazione di uno ‘stato di necessità’ che lo avrebbe spinto ad allontanarsi, e contestava aspetti tecnici come la sua capacità di partecipare al processo, l’applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati erano tutti affetti da una ‘genericità’ che non permetteva una reale critica alla decisione impugnata. La Corte d’Appello, al contrario, aveva fornito una motivazione puntuale e congrua, allineandosi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza sul Reato di Evasione
La Cassazione ha chiarito punto per punto perché il ricorso non potesse trovare accoglimento. Il fulcro della decisione risiede nella consolidata interpretazione del reato di evasione. I giudici hanno ribadito che per integrare tale delitto è sufficiente ‘qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione’.
Su questo principio si basano le seguenti considerazioni:
* Irrilevanza della Durata e della Distanza: Non assume alcun rilievo la durata dell’allontanamento o la distanza percorsa. Anche un’assenza breve e per pochi metri configura il reato.
* Irrilevanza dei Motivi: Allo stesso modo, sono irrilevanti i motivi che spingono il soggetto a violare la misura, a meno che non integrino una reale causa di giustificazione, come lo stato di necessità.
* Stato di Necessità: La Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato sull’insussistenza dello stato di necessità invocato, e il ricorso non ha offerto elementi specifici per contestare tale valutazione.
* Genericità degli Altri Motivi: Anche le doglianze relative all’imputabilità, alla recidiva e al bilanciamento delle circostanze sono state liquidate come generiche, poiché non si confrontavano criticamente con le valutazioni, ritenute esaustive e corrette, dei giudici di merito.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. Il primo riguarda la disciplina del reato di evasione: la giurisprudenza mantiene una linea di estremo rigore, considerando sufficiente la semplice violazione della prescrizione di rimanere nel luogo indicato, senza che contino durata, distanza o motivazioni soggettive (salvo comprovate cause di giustificazione). Il secondo, di natura processuale, è un monito sulla necessità di redigere ricorsi specifici e puntuali. Un’impugnazione basata su critiche generiche e ripetitive, che non si confronta analiticamente con la sentenza impugnata, è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando si configura il reato di evasione dagli arresti domiciliari?
Secondo la Corte, il reato di evasione si configura con qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari, indipendentemente dalla durata dell’assenza, dalla distanza percorsa o dai motivi personali che hanno spinto il soggetto ad allontanarsi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti dal ricorrente sono stati giudicati generici. Essi non contestavano in modo specifico e puntuale la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, la quale era stata ritenuta congrua e conforme all’orientamento giurisprudenziale consolidato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5130 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5130 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AUGUSTA il 30/10/1994
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente COGNOME COGNOME sono tutti affetti da genericit rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Catania che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l’integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 385 cod. pen. facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, fornendo anche adeguata motivazione sulla inconsistenza dell’invocato stato di necessità;
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sulla imputabilità e capacità di partecipare al processo, tenuto conto delle esaustive valutazioni sull’esito della perizia disposta nel giudizio, nonché il motivo sull’applicazione della recidiva, tenuto conto della ravvisa equivalenza con le attenuanti generiche e della corretta contestazione della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. e sia quello sul diniego della prevalenza delle circostanz attenuanti generiche, a fronte della differente ricostruzione del fatto;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025
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