Reato di Evasione: Quando i Precedenti Rendono il Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sul reato di evasione e sui limiti dei motivi di ricorso in Cassazione, specialmente quando l’imputato ha un passato giudiziario significativo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un individuo condannato per essere evaso dagli arresti domiciliari, confermando che i numerosi precedenti penali ostacolano l’applicazione di istituti premiali come la particolare tenuità del fatto. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso riguarda una persona che, pur essendo sottoposta alla misura della detenzione domiciliare, è stata trovata dalle forze dell’ordine sulla pubblica via, nelle immediate vicinanze della sua abitazione. A seguito della condanna per il reato di evasione, confermata in appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa ha lamentato una presunta carenza istruttoria e ha sostenuto che la condotta dovesse essere considerata di lieve entità, data la prossimità al luogo di detenzione.
L’Analisi della Corte e la Genericità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha innanzitutto qualificato il ricorso come inammissibile a causa della sua genericità. I giudici hanno osservato che le argomentazioni difensive erano confuse e non si confrontavano specificamente con le motivazioni della sentenza di appello. Quest’ultima, confermando la decisione di primo grado, aveva creato una cosiddetta “doppia conforme”, ovvero due sentenze con lo stesso esito, le cui motivazioni si integrano a vicenda. Secondo la Corte, era stato ampiamente provato che l’imputato si trovasse sulla pubblica via senza alcuna giustificazione plausibile, integrando così pienamente il reato di evasione.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Il punto cruciale della decisione riguarda il rigetto della richiesta di applicare l’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per i reati di particolare tenuità. La Corte ha spiegato che, per accedere a tale beneficio, è necessario, tra le altre cose, che il comportamento non sia “abituale”.
Nel caso di specie, l’imputato risultava gravato da “numerosissimi precedenti”, non solo per reati contro il patrimonio, ma anche per ben cinque condanne definitive per lo stesso reato di evasione. Questa storia criminale, secondo la Corte, dimostra una chiara abitualità nel commettere illeciti, rendendo impossibile qualificare la sua condotta come un episodio isolato e di lieve entità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri principali. In primo luogo, la formalità del ricorso: un appello in Cassazione deve essere specifico e criticare puntualmente le ragioni della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre argomenti generici. In secondo luogo, la valutazione sostanziale della condotta: l’abitualità nel commettere reati, desunta dai precedenti penali, è un ostacolo insormontabile per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che la pericolosità sociale manifestata dall’imputato attraverso le sue reiterate violazioni della legge fosse incompatibile con un giudizio di particolare tenuità.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione di un reato non può prescindere dalla storia criminale del suo autore. Per il reato di evasione, anche se commesso rimanendo vicino a casa, la presenza di precedenti specifici chiude la porta a istituti premiali e rafforza la necessità di una risposta sanzionatoria ferma da parte dell’ordinamento.
Perché il ricorso per il reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni presentate erano generiche e confuse. Inoltre, non contestavano efficacemente le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, che avevano già accertato la responsabilità dell’imputato trovato sulla pubblica via senza giustificazione.
È possibile considerare il reato di evasione un fatto di ‘particolare tenuità’ ai sensi dell’art. 131-bis c.p.?
In questo caso specifico, no. La Corte ha escluso tale possibilità a causa dell’abitualità del comportamento dell’imputato. Egli aveva infatti numerosi precedenti penali, tra cui cinque condanne definitive proprio per evasione, condizione che osta all’applicazione del beneficio della particolare tenuità del fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38383 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38383 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMATO NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per evasione);
esaminato il ricorso di NOME COGNOME che deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione in merito ai rilievi sulla mancata acquisizione di una serie di integrazioni istruttorie e probatorie che avrebbero a suo avviso condotto ad un diverso esito decisorio, essendo stato l’imputato trovato dalle forze dell’ordine nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui era ristretto in regime di detenzione domiciliare e sussistendo, quindi, i presupposti per ritenere il fatto particolarmente lieve;
ritenuto che, anche ad ammettere che il ricorrente contesti il giudizio di responsabilità (il tenore del ricorso è confuso), le deduzioni sarebbero generiche, dal momento che non si confrontano con la motivazione della sentenza di primo grado (trattandosi di c.d. doppia conforme, le pronunce formano un unico corpo motivazionale) in cui si rileva che gli operanti trovarono l’imputato, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, sulla pubblica via, senza alcuna giustificazione o plausibile motivo;
rilevato che l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa, per difetto del requisito della non abitualità, essendo l’imputato gravato da numerosissimi precedenti, per lo più per reati contro il patrimonio, ma anche da cinque condanne definitive per evasione (cui si aggiunge un’altra, decisa in data odierna);
ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favori della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
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