Reato di Evasione: la Cassazione Conferma la Linea Dura Contro i Ricorsi Ripetitivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di impugnazioni, specificamente in un caso di reato di evasione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, sottolineando come la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nel merito dal giudice precedente non sia sufficiente per ottenere una nuova valutazione. Questa decisione offre spunti importanti sulla corretta formulazione dei ricorsi e sulla valutazione della pericolosità sociale nel contesto del reato di evasione.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Il ricorrente era stato condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale, era stato autorizzato a svolgere un’attività lavorativa in orari specifici. Tuttavia, un controllo aveva permesso di accertare che l’uomo si trovava lontano sia dalla sua abitazione sia dal luogo di lavoro autorizzato, in un orario peraltro non compatibile con l’attività stessa.
La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la sua responsabilità penale, respingendo le sue difese. In particolare, i giudici di secondo grado avevano ritenuto provato l’elemento soggettivo del dolo e avevano confermato l’aggravante della recidiva, evidenziando la significativa pericolosità sociale dell’imputato, desunta anche da precedenti condanne, una delle quali specifica per lo stesso reato di evasione.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione sul Reato di Evasione
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando nuovamente due punti centrali:
1. L’elemento soggettivo (dolo): Sosteneva una non corretta valutazione della sua volontà di commettere il reato.
2. La recidiva: Contestava la valutazione della sua pericolosità sociale e la conseguente applicazione dell’aggravante.
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto i motivi del ricorso del tutto inammissibili. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una pedissequa riproduzione delle stesse censure già sollevate e adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, con motivazione logica e coerente, aveva già dato conto delle ragioni per cui riteneva sussistente sia il dolo sia i presupposti per la recidiva.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio consolidato del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Quando un ricorrente si limita a riproporre le stesse questioni già vagliate e respinte, senza evidenziare vizi specifici di legittimità (come una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria) della decisione d’appello, il ricorso diventa inammissibile.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse chiarito in modo esauriente perché l’allontanamento del ricorrente integrasse il reato di evasione e perché la sua storia criminale giustificasse la recidiva. Di conseguenza, non c’erano margini per una nuova discussione nel merito.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce che per accedere al giudizio di legittimità è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, non basta ripetere le difese già sconfitte. Per chi è accusato di un reato di evasione, questa pronuncia conferma che la valutazione della pericolosità sociale, basata anche su precedenti specifici, gioca un ruolo cruciale nella determinazione della pena. La conseguenza processuale di un ricorso inammissibile è severa: oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le medesime censure già esaminate e respinte in modo adeguato dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Cosa è sufficiente a configurare il reato di evasione secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, il reato di evasione si configura quando viene accertato che il soggetto si è allontanato sia dalla propria abitazione sia dal luogo di lavoro autorizzato, in un orario non coerente con lo svolgimento dell’attività lavorativa stessa.
Come viene giustificata l’applicazione della recidiva in un caso di evasione?
L’applicazione della recidiva viene giustificata sulla base della maggiore pericolosità sociale del reo, desunta dalle sue precedenti condanne, in particolare se una di queste riguarda lo stesso reato di evasione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29892 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29892 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., con cui si censura la ritenuta responsabilità quanto a dolo del reato e recidiva, sono inammissibili in quanto riproduttivi di identica censura adeguatamente confutate dalla Corte di appello;
rilevato, infatti, che, quanto al primo motivo, la Corte di appello ha dato conto di come il controllo del ricorrente avesse consentito di accertare che COGNOME fosse distante sia dall’abitazione che dal luogo ove era stato autorizzato a svolgere l’attività lavorativa in orario, tra l’altro, non coerente con lo svolgimento della stessa; che, quanto al secondo motivo (recidiva), la Corte di appello ha messo in risalto come il delitto commesso fosse significativo della maggiore pericolosità sociale tenuto conto delle precedenti condanne, una delle quali anche per evasione;
ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024.