Il Reato di Evasione: Quando un Pretesto non Basta
L’ordinamento giuridico punisce severamente chi si sottrae a una misura restrittiva della libertà personale. Il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del Codice Penale, tutela l’autorità delle decisioni giudiziarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla serietà di questo delitto e sull’inammissibilità di giustificazioni futili, analizzando un caso in cui un imputato ha tentato di giustificare la propria assenza con il desiderio di fumare una sigaretta.
La vicenda: evasione per una pausa sigaretta
I fatti alla base della decisione sono semplici ma emblematici. Una persona, sottoposta a una misura restrittiva della libertà personale, si allontanava dal luogo di detenzione. Una volta scoperto, l’imputato adduceva come unica giustificazione per il suo gesto la necessità di “fumare una sigaretta”.
Sia in primo che in secondo grado, i giudici di merito avevano ritenuto tale condotta penalmente rilevante, condannando l’individuo per il reato di evasione. La motivazione addotta non è stata considerata sufficiente a integrare alcuna causa di giustificazione, come lo stato di necessità, poiché del tutto sproporzionata rispetto all’interesse giuridico leso, ovvero l’esigenza di assicurare l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari.
Il ricorso in Cassazione per il reato di evasione
Nonostante la doppia condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa, tuttavia, non introduceva nuovi e validi argomenti di diritto, ma si limitava a contestare la valutazione dei fatti già compiuta dalla Corte d’Appello. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e di interpretare diversamente la condotta dell’imputato, un’operazione che, come vedremo, esula dai compiti del giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali: genericità e manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato come i motivi del ricorso fossero meramente assertivi, limitandosi a contrapporre una propria versione dei fatti a quella, logicamente ineccepibile, della sentenza d’appello.
La Corte ha ribadito un principio cardine del processo penale: la Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di valutare nuovamente le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ampiamente e logicamente spiegato perché l’allontanamento “per fumare una sigaretta” costituisse reato di evasione, escludendo la sussistenza di uno stato di necessità.
Il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione della sua condotta materiale è stato quindi respinto, poiché non rientra nelle facoltà della Suprema Corte, soprattutto a fronte di una motivazione coerente e ben argomentata dei giudici di merito.
Conclusioni: Le conseguenze del ricorso inammissibile
La decisione della Cassazione non solo conferma la condanna per il reato di evasione, ma stabilisce anche conseguenze economiche per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità comporta, infatti, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata nel caso di specie in tremila euro. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione non è uno strumento per tentare una terza valutazione del merito della vicenda, ma un rimedio straordinario riservato a specifiche violazioni di legge. Utilizzarlo in modo pretestuoso e con argomentazioni infondate comporta non solo il rigetto, ma anche un’ulteriore sanzione pecuniaria.
È possibile giustificare il reato di evasione con un motivo futile come fumare una sigaretta?
No, secondo l’ordinanza, un motivo come “fumare una sigaretta” è un pretesto e non integra lo stato di necessità o un’altra causa di giustificazione valida per il reato di evasione, in quanto sproporzionato rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza. Le argomentazioni sono state giudicate meramente assertive e tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non permessa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2373 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2373 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso COGNOME.AVV_NOTAIO.COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha diffusamente esaminato le risultanze probatorie che deponevano per la responsabilità dell’imputato in relazione al delitto di evasione (art. 385 cod. pen.) escludendo la ricorrenza dello stato di necessità dedotto sul rilievo che l’imputato si era allontanato “per fumare una sigaretta”. Si tratta, pertanto, di valutazioni in fatto, relative alla ricostruzione della condotta materiale, non suscettibili di rivalutazione in questa sede, perché logicamente valutate.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consigliera re atrice
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