Reato di evasione: la validità degli atti processuali
Il reato di evasione è una fattispecie che punisce chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto, si allontana dal luogo di restrizione. La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che errori materiali negli atti di notifica non comportano automaticamente l’annullamento della condanna se il diritto di difesa è stato garantito.
Reato di evasione e regolarità degli atti
La questione centrale riguarda la precisione delle contestazioni mosse dalla Procura. Nel caso in esame, l’imputato contestava una discrepanza temporale tra l’avviso di conclusione delle indagini e l’effettivo svolgimento dei fatti. Tuttavia, la giurisprudenza è chiara nel dare prevalenza alla sostanza dell’accusa e alla correttezza del decreto di citazione a giudizio.
L’analisi dei fatti
Il ricorrente era stato condannato per essersi allontanato dal domicilio senza autorizzazione. La difesa ha basato il ricorso su un vizio procedurale: la data del reato indicata nell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. era errata. Si sosteneva che tale errore rendesse nullo l’intero procedimento, impedendo una difesa efficace.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La Corte ha osservato che il decreto di citazione a giudizio conteneva la data corretta del 15 ottobre 2017. Di conseguenza, l’imputato era stato messo in condizione di conoscere esattamente l’addebito e di difendersi nel merito durante il processo.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di conservazione degli atti processuali e sulla tempestività delle eccezioni. La Corte ha rilevato che la presunta nullità non era stata sollevata durante il giudizio di primo grado. Secondo il codice di procedura penale, le nullità relative devono essere eccepite immediatamente. Inoltre, la presenza della data corretta nell’atto che dispone il giudizio sana eventuali imprecisioni contenute negli atti interlocutori precedenti, escludendo ogni pregiudizio concreto per l’imputato.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione conferma che il reato di evasione resta accertato nonostante lievi errori materiali nella fase delle indagini. La decisione sottolinea che il sistema penale non ammette automatismi di nullità per vizi formali che non incidono sulla reale comprensione dell’accusa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, a dimostrazione della necessità di proporre ricorsi fondati su violazioni di legge concrete e non meramente formali.
Un errore nella data del reato nell’avviso di chiusura indagini annulla il processo?
No, se il decreto di citazione a giudizio riporta la data corretta e l’errore non ha pregiudicato il diritto di difesa, il processo resta valido.
Quando va eccepita la nullità di un atto processuale?
Le nullità devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado di giudizio, altrimenti decadono e non possono essere proposte in Cassazione.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39944 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39944 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GRUGLIASCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO Grosso
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nell’unico motivo di ricorso – attinenti alla erro indicazione della data di commissione del reato nell’avviso ex art. 415-bis cod. pen. -, sono manifestamente infondate, dal momento che il decreto di citazione a giudizio recava la data corretta (15 ottobre 2017) e che la pretesa nullità neppure era stata dedotta in primo grado;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023