Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 302 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 302 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 28444/21 Xhyra
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 co
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto:
che il primo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è generico e meramente assertivo, non indicando a elemento a supporto della richiesta;
che la seconda doglianza -relativa al vizio di motivazione quanto alla suss dell’elemento soggettivo -oltre che formulata in termini assai generici- è privo di spe quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatt corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. pag. 2);
che il terzo motivo di ricorso non si confronta con la puntuale argomentazione forni Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là rappresentato la dimostrata avversione dell’imputato verso il rispetto dei provve giudiziari;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la con del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022