Reato di evasione: inammissibile il ricorso generico
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato un caso relativo al reato di evasione, ribadendo principi fondamentali sulla specificità dei motivi di ricorso e sulla determinazione della pena. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, non può limitarsi a una critica generica del trattamento sanzionatorio, specialmente se la condotta contestata presenta profili di particolare gravità o reiterazione.
Il caso e la condotta contestata
La vicenda riguarda un soggetto condannato per aver violato ripetutamente gli obblighi restrittivi a cui era sottoposto. Nello specifico, l’imputato era stato ritenuto responsabile di tre distinti episodi di fuga avvenuti in un arco temporale estremamente ridotto, poco più di un mese. Tale condotta configura pienamente il reato di evasione, evidenziando una sistematica inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
In sede di appello, i giudici avevano già valutato negativamente questi episodi, sottolineando come la frequenza delle violazioni e la presenza di precedenti penali specifici giustificassero una pena non mite. Nonostante ciò, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione puntando esclusivamente sull’eccessività della sanzione.
La valutazione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno evidenziato che il ricorso non presentava elementi di novità o critiche puntuali alla sentenza di secondo grado. La Corte ha ricordato che il sindacato della Cassazione sulla misura della pena è limitato: se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e coerente, la decisione non può essere ribaltata.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato due elementi chiave: la reiterazione del reato in un tempo brevissimo e la personalità del reo, gravata da precedenti per reati della stessa indole. Questi fattori rendono la motivazione del giudice di merito inattaccabile sotto il profilo logico.
Implicazioni per la strategia difensiva
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso che siano specifici e non meramente riproduttivi di quanto già discusso nei gradi precedenti. Un ricorso generico non solo viene dichiarato inammissibile, ma comporta anche pesanti sanzioni pecuniarie per il ricorrente, come la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La difesa deve quindi concentrarsi su errori di diritto o vizi motivazionali evidenti, piuttosto che tentare una generica richiesta di riduzione della pena che la Cassazione non ha il potere di concedere se la motivazione sottostante è solida.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla manifesta genericità del motivo di ricorso. È stato rilevato come l’impugnazione non si confrontasse realmente con le argomentazioni della Corte d’Appello, la quale aveva giustificato il computo della pena attraverso un’analisi puntuale della gravità dei fatti e della pericolosità sociale del soggetto. La presenza di tre evasioni in trenta giorni e la recidiva specifica costituiscono basi motivazionali che precludono ogni censura in sede di legittimità.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro. La sentenza ribadisce che il reato di evasione, se commesso con modalità reiterate e da soggetti con precedenti specifici, difficilmente può beneficiare di sconti di pena in sede di legittimità, specialmente a fronte di ricorsi privi di una solida base tecnica e giuridica.
Quando un ricorso per il reato di evasione viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici o si limitano a ripetere le stesse lamentele già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza contestare specifici errori logici o giuridici.
Quali elementi influenzano la severità della pena per l’evasione?
Il giudice valuta la frequenza degli episodi di fuga, l’arco temporale in cui sono avvenuti e la presenza di precedenti penali per reati della stessa natura.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria che può arrivare a diverse migliaia di euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11504 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11504 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 30127/2025 Caria
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, attinente all’eccessività del trattamento sanzionatorio, è assolutamente generico nonché riproduttivo di analoghe doglianze disattese dalla Corte d’appello la quale, con motivazione logica e puntuale in ordine al computo della pena, ha valorizzato sia la commissione di tre fatti di evasione nel breve arco temporale di poco più di un mese, sia la circostanza che l’imputato risulta gravato da significativi precedenti giudiziari per reati della medesima indole (pagg. 2-3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/03/2026