Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51764 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51764 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUONFIGLIO NOME NOME NOME PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo e il terzo motivo, NOME COGNOME deduce la violazione di legge in relazione all’art. 276 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto sussistente il delitto di evasione, ancorché l’allontanamento dEUVabitazione fosse dovuto ad assoluta necessità;
Considerato che i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto si risolvono in una sollecitazione a una rinnovata valutazione nel giudizio di legittimità degli elementi probatori raccolti nei giudizi di merito;
Ritenuto che il terzo motivo, relativo all’inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, stante l’abitualità della condotta inottemperante evidenziata dalla Corte di appello;
Considerato che il quarto motivo, relativo alla violazione di legge conseguente alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non ha neppure indicato la causa di non punibilità o di estinzione del reato asseritamente pretermessa dalla Corte di appello di Salerno;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023.