Reato di Evasione: Quando i Precedenti Escludono la Particolare Tenuità del Fatto
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in Cassazione per il reato di evasione e sul peso dei precedenti penali nella valutazione della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto, confermando la condanna e sottolineando come la reiterazione della stessa condotta criminale sia un elemento decisivo per escludere benefici come la non punibilità.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione previsto dall’art. 385 del codice penale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p. L’imputato sosteneva che la sua condotta non fosse così grave da meritare la sanzione penale.
L’Analisi della Corte e il ricorso per il reato di evasione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, i motivi presentati sono stati giudicati ‘generici’ e ‘involgenti una questione in fatto’. Questo significa che l’imputato non ha sollevato questioni sulla corretta applicazione della legge (l’unico compito della Cassazione, quale giudice di legittimità), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti del processo, attività preclusa in questa sede. La Corte ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente.
Le Motivazioni: Plurime Condanne Ostative alla Tenuità del Fatto
Il punto centrale della decisione riguarda il mancato riconoscimento dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto ‘manifestamente infondata’ la richiesta, evidenziando come la sentenza d’appello avesse correttamente motivato tale esclusione. I giudici di merito avevano infatti fatto riferimento a ‘elementi concreti ostativi’ per formulare un giudizio di ‘minore offensività’ del fatto.
Quali erano questi elementi? Le ‘plurime condanne’ a carico del ricorrente, di cui ben tre specifiche per il medesimo reato di evasione. Secondo la Cassazione, questa reiterazione criminosa dimostra una tendenza a violare la legge e gli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria che è incompatibile con la ‘particolare tenuità’ richiesta dalla norma. La condotta non può essere considerata un episodio isolato e di scarso rilievo se si inserisce in un quadro di ripetuta illegalità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: la valutazione della particolare tenuità del fatto non può prescindere dalla storia criminale del reo. In particolare, per il reato di evasione, la presenza di precedenti specifici è un indicatore quasi automatico di una maggiore offensività della condotta. La decisione serve da monito: chi viola ripetutamente gli arresti domiciliari o altre misure restrittive difficilmente potrà beneficiare di sconti di pena o della non punibilità, poiché il suo comportamento dimostra una deliberata e persistente ribellione alle decisioni giudiziarie. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende sigilla l’inammissibilità del ricorso e la conferma della responsabilità penale.
Perché il ricorso per il reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici, sollevavano questioni di fatto non riesaminabili in sede di legittimità e le censure relative alla mancata applicazione di benefici erano manifestamente infondate.
La presenza di precedenti condanne può impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì, la Corte ha confermato che la decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p. era correttamente motivata proprio sulla base delle plurime condanne subite dal ricorrente, incluse tre per lo stesso reato di evasione, considerate elementi ostativi a un giudizio di minore offensività.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitività della condanna impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27882 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in fatto, quello sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (plurime condanne di cui tre per il reato di evasione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consigliere r,etore
Il Presi ente