Reato di Evasione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione, in particolare quando si discute il reato di evasione. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo caso illustra come la reiterazione delle condotte illecite e la genericità dei motivi di appello possano portare a una declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: Evasioni Ripetute e la Richiesta di Tenuita del Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, commesso in una specifica data di aprile. La sua difesa aveva presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il fatto contestato era di lieve entità e, pertanto, non meritevole di sanzione penale.
La Decisione della Corte di Appello e il Ricorso in Cassazione
La Corte d’Appello aveva già respinto tale argomentazione, motivando la sua decisione su due elementi cruciali: la durata della violazione della misura cautelare e, soprattutto, la reiterazione di condotte di evasione da parte dell’imputato, che si era allontanato dal domicilio anche in altre due occasioni nei mesi precedenti. Il ricorso presentato alla Corte di Cassazione, tuttavia, non ha affrontato in modo specifico e critico queste precise motivazioni, limitandosi a riproporre la questione della tenuità del fatto in termini generici.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso per il Reato di Evasione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, ha riscontrato una manifesta ‘aspecificità’ del motivo. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza d’appello. La giurisprudenza di legittimità è costante nel richiedere che il ricorso contenga una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte dal giudice precedente; in assenza di ciò, il motivo è considerato inammissibile. Nel caso specifico, non era sufficiente invocare l’art. 131-bis c.p., ma era necessario spiegare perché la valutazione della Corte d’Appello sulla gravità complessiva della condotta (alla luce delle evasioni ripetute) fosse errata.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha evidenziato che le censure proposte, sebbene formalmente presentate come vizi di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, dove il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma solo di controllare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione sottolinea l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che siano non solo formalmente corretti, ma anche sostanzialmente specifici. Per contestare efficacemente una sentenza, è indispensabile analizzare a fondo la motivazione del giudice e costruire argomentazioni legali che ne smontino punto per punto il ragionamento. L’esito del caso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, serve da monito: un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Per i professionisti del diritto, questa pronuncia ribadisce la necessità di un approccio rigoroso e mirato nell’elaborazione degli atti di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è ‘aspecifico’, ovvero non si confronta criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre argomenti generici o a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Perché non è stata applicata la non punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso di questo reato di evasione?
La non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. è stata esclusa perché la Corte d’Appello ha ritenuto che la condotta non fosse di lieve entità, considerando non solo la durata della singola violazione, ma anche la reiterazione di precedenti condotte di evasione da parte della stessa persona.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31554 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31554 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECUI 069RKVY) nato il 14/05/2002
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen., in relazione al delitto di evasione commesso in data 21 aprile 2024, e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sul punto;
Ritenuto che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha, non incongruamente, escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in ragione della durata della violazione della misura degli arresti donniciliari e della reiterazione delle condotte di evasione anche nelle date del 14 aprile 2024 e del 6 marzo 2024 (pag. 2-3 della sentenza impugnata);
Considerato, peraltro, che tali censure sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.