Reato di Evasione: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il reato di evasione, disciplinato dall’art. 385 del codice penale, sanziona chi, legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti sulla corretta formulazione dei ricorsi e sui limiti di applicabilità di istituti come la particolare tenuità del fatto. Analizziamo insieme la decisione per comprendere perché i motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili.
I Fatti del Caso
Un soggetto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva sorpreso al di fuori della propria abitazione, a una distanza di due o tre metri dal cancello d’ingresso. La sua giustificazione era quella di dover riparare i citofoni. Durante il controllo, l’individuo veniva trovato in possesso di un coltello serramanico. Condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di evasione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo sia la sussistenza del reato sia la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione di manifesta infondatezza e aspecificità dei motivi proposti, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa pronuncia.
Le Motivazioni: Analisi del reato di evasione e dei motivi del ricorso
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze del ricorrente, evidenziando carenze strutturali che hanno reso il ricorso non meritevole di un esame nel merito.
L’Aspecificità del Ricorso: Un Errore Procedurale Fatale
Il primo motivo di inammissibilità risiede nell’aspecificità delle censure. La Cassazione ha rilevato come il ricorrente si sia limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, non può essere una mera ripetizione delle difese precedenti; deve, invece, confrontarsi criticamente e specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte lacune o errori logico-giuridici. Nel caso di specie, questa analisi critica è mancata del tutto.
La Particolare Tenuità del Fatto: Esclusa dalla Gravità della Condotta
Anche il motivo relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stato giudicato inammissibile per aspecificità. La Corte ha sottolineato che il ricorrente non ha adeguatamente contestato la motivazione dei giudici di merito. Questi ultimi avevano escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della ‘significativa gravità della condotta’. Tale gravità non derivava solo dalla violazione degli arresti domiciliari, ma era accentuata da un elemento di contesto decisivo: il possesso di un coltello serramanico. Questo dettaglio è stato considerato un ‘carattere ostativo’ all’applicazione del beneficio, indicando una pericolosità del soggetto non compatibile con un fatto di lieve entità.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, la Corte ha confermato la correttezza della decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche. Tale diniego è stato ‘saldamente ancorato’ ai precedenti penali dell’imputato, un criterio di valutazione legittimo che il giudice di merito può utilizzare per valutare la personalità del reo e la sua capacità a delinquere.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione deve essere specifico e pertinente. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza impugnata, ma è necessario articolare critiche puntuali che dialoghino con la motivazione del provvedimento. Inoltre, la pronuncia chiarisce che la valutazione sulla tenuità del fatto non è un mero calcolo matematico, ma un giudizio complesso che tiene conto di tutte le circostanze concrete della condotta, inclusi elementi accessori come il possesso di un’arma, che possono rivelare una maggiore gravità del reato e una pericolosità del suo autore, precludendo l’accesso a benefici di legge.
Perché il ricorso per il reato di evasione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, poiché si limitava a riproporre le medesime argomentazioni già esaminate e respinte con motivazioni corrette dai giudici di merito, senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità non è stata applicata a causa della significativa gravità della condotta. I giudici hanno ritenuto che il possesso di un coltello serramanico da parte del ricorrente costituisse un elemento ostativo, indicativo di una gravità del fatto incompatibile con il beneficio.
Su quale base è stata negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata motivata sulla base dei precedenti penali dell’imputato, un criterio che il giudice può legittimamente utilizzare per valutare la personalità del reo e la sua capacità a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1623 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1623 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 18/02/1996
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che, con il primo motivo, COGNOME, in relazione all’art. 385 cod. pen., deduce il vi motivazione, 1) con riferimento alla condotta di mero stazionamento dinanzi al cancello ingresso al fine di riparare i citofoni, che non integrerebbe il reato di evasione; 2) con rif alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si risolve nella ripropos di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corrette argomentazioni dai giudic di merito, rilevando, peraltro, come il ricorrente non fosse stato visto nei pressi del ca bensì a due-tre metri di distanza; considerato, inoltre, che il motivo, relativo alla m applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è inammissibi aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato criticamente con la motivazione sentenza impugnata che ha rilevato il carattere ostativo della significativa gravità della con di reato accertata, essendo il ricorrente in possesso di un coltello serramanico.
Rilevato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata ai precedenti penali dell’imputato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consigli
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