Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5824 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5824 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 26308/2025 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazioni di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, è manifestamente infondato in quanto il decreto risulta correttamente notificato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine all’omesso avviso di cui all’art. 429, comma 1, lett. f) cod. proc. pen., con conseguente nullità del decreto di citazione in appello, è anch’esso manifestamente infondato in quanto si limita a rilevare l’omessa indicazione senza specificare il pregiudizio concreto che ne sarebbe derivato all’imputato (Sez. U, n. 15069 del 26 ottobre 2023, dep. 2024,);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge nonché la mancanza della motivazione in ordine all’erronea valutazione delle prove circa il domicilio desigNOME come luogo di esecuzione della detenzione domiciliare, è parimenti manifestamente infondato alla stregua della motivazione della decisione di appello, esente da vizi logici e giuridici (cfr. pagg. 2-3 dell sentenza impugnata);
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e l’insufficienza della motivazione per l’omesso esame della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è altresì manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata l’ha esclusa facendo uso di criteri giuridici corretti e dandone debito conto in motivazione (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, che deduce l’intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto la stessa risulta invece maturata successivamente alla sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso per cassazione, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ne preclude il rilievo in questa sede (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266);
Considerato che il sesto motivo di ricorso, che censura violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all’omessa esclusione della recidiva, è pure manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata ha esplicitato le ragioni
del suo convincimento con motivazione esente da vizi (cfr. pagg. 4-5 sentenza di appello);
Ritenuto che il settimo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto per cui si procede e altri reati per i quali sono stat pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, è manifestamente infondato dal momento che la Corte non ha ritenuto sussistente un disegno criminoso unitario tra i fatti oggetto delle diverse sentenze di condanna (cfr. pagg. 5-6 sentenza impugnata);
Considerato che l’ottavo e ultimo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all’omessa applicazione della sospensione condizionale della pena, è a sua volta manifestamente infondato in quanto l’applicazione di detto beneficio nel caso di specie è preclusa dalla legge, come correttamente evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2026